Necessario il visto per i rimborsi o le compensazioni infrannuali
Anche per le richieste di rimborso o compensazione Iva infrannuale è necessario il rilascio del visto di conformità.
Entro il 31 ottobre può essere presentata l'istanza per la richiesta di rimborso o compensazione dell'eccedenza a credito d'imposta sul valore aggiunto relativa al terzo trimestre solare 2017, se vi sono le condizioni prescritte dalla legge.
Se l'importo dell'imposta chiesta a rimborso è superiore a euro 30mila ovvero a euro 5mila in caso di compensazione, il contribuente deve presentare apposita garanzia ovvero farsi rilasciare il visto di conformità che può essere concesso dai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'albo dei consulenti del lavoro, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
In alternativa alla presentazione del visto, le società o gli enti che sono sottoposti a controllo contabile possono far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al revisore che esercita il controllo contabile.
Per quanto concerne i controlli che il professionista deve porre in essere, come chiarito dall'amministrazione finanziaria, è necessario innanzitutto verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione Iva o nell'istanza corrisponda a quello «risultante dalla documentazione contabile» e desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.
Devono poi essere verificate sia la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente, sia la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Oltre a effettuare controlli che siano finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo e il corretto riporto delle eccedenze di credito, deve essere controllata la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa documentazione.
Non devono essere effettuate valutazioni di merito, in quanto il riscontro è di natura formale e va, quindi, verificata la corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Per quanto concerne l'eccedenza di credito Iva, il professionista deve verificare la sussistenza di una delle fattispecie idonee a generare tale eccedenza d'imposta ossia la presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, la presenza di operazioni non imponibili, la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili, la presenza di operazioni non soggette all'imposta o di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
In linea generale la verifica deve riguardare la sola documentazione rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e che abbia un'imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta.
Se il credito d'imposta risulta essere, invece, pari o superiore al volume d'affari, il professionista deve effettuare l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.
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