Finanza

Nei campi di Unico la bussola per il fondo perequativo

Il provvedimento delle Entrate definisce il risultato economico individuato in dichiarazione per l’accesso al contributo

di Andrea Dili

Arrivano i primi chiarimenti sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” definito dai commi da 16 a 27 dell’articolo 1 del decreto Sostegni bis (Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). Si tratta del contributo commisurato alle perdite di gestione subite nel 2020 per effetto della pandemia Covid-19, in relazione al quale l’agenzia delle Entrate, mediante provvedimento del direttore, ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi necessari a definire le grandezze che dovranno essere prese in considerazione al fine della verifica del presupposto oggettivo per l’ottenimento del contributo e per il computo del relativo ammontare.

In merito è opportuno ricordare i requisiti previsti dalla norma ai fini dell’acquisizione del diritto a richiedere il nuovo contributo. Sul piano soggettivo il contributo perequativo spetta ai titolari di partita Iva, attiva al 26 maggio 2021, che producono reddito agrario o che svolgono attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021; rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Sul piano oggettivo, poi, la norma contempla che il contributo spetti a condizione che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello afferente il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in una misura percentuale almeno pari a quella individuata mediante un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, a oggi ancora non emanato.

In altre parole al momento non è ancora possibile né determinare se si ha diritto o meno al contributo perequativo né definirne l’eventuale ammontare, fermo restando che – come disposto dal comma 20 dell’articolo 1 del decreto Sostegni bis – esso non potrà essere superiore a 150mila euro e dovrà essere calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020, al netto, è bene ricordarlo, dei contributi a fondo perduto già riconosciuti nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19, ovvero quelli definiti:

O dall’articolo 25 del Dl 19 maggio 2020, n. 34;

O dagli articoli 59 e 60 del Dl 14 agosto 2020, n. 104;

O dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del Dl 28 ottobre 2020, n. 137;

O dall’articolo 2 del Dl 18 dicembre 2020, n. 172;

O dall’articolo 1 del Dl 22 marzo 2021, n. 41;

O dai commi da 1 a 3 e dai commi da 5 a 13 dell’articolo 1 del Dl 25 maggio 2021, n. 73.

In tale contesto, quindi, il provvedimento delle Entrate si limita a una mera indicazione dei valori necessari a identificare il «risultato economico d’esercizio» ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, individuandoli – per ciascuna tipologia di contribuente – negli specifici campi delle relative dichiarazioni dei redditi afferenti i periodi d’imposta 2019 e 2020, così come elencati nell’allegato allo stesso atto, rimandando a un successivo provvedimento la definizione dei termini di presentazione dell’istanza telematica e l’approvazione del relativo modello.

Va, infine, rimarcato come la norma preveda quale ulteriore condizione essenziale per l’accesso al contributo l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre, termine che, come anticipato sabato 4 settembre da «Il Sole 24 Ore», dovrebbe essere posticipato a fine mese. Proroga che si rende necessaria considerando che, in assenza della definizione puntuale dei criteri di accesso e di calcolo del contributo, la scadenza fissata dalla norma rischierebbe di trasformarsi, di fatto, in un anticipo generalizzato dei termini di invio dei modelli dichiarativi.

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