Nel bilancio redatto secondo i nuovi Oic derivazione rafforzata con eccezioni
Seppur con qualche deroga è applicabile alle imprese che redigono il bilancio in base ai nuovi Oic il principio fiscale di derivazione rafforzata.
È quanto confermato dal decreto del Mef del 3 agosto 2017 che ha revisionato i decreti Ias (Dm 48 del 1° aprile 2009 e Dm 8 giugno 2011) al fine di renderli applicabili anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che adottano gli Oic, come previsto dal nuovo articolo 83, comma 1-bis del Tuir.
La derivazione rafforzata comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle qualificazioni in bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in aderenza ai nuovi Oic.
In tal senso, al pari di quanto avviene per le imprese Ias adopter, è stata confermata la deroga alle disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir che, facendo dipendere la collocazione di un costo/ricavo in funzione del trasferimento della proprietà in senso formale, non sono conformi ai criteri di imputazione temporale dei nuovi Oic che fanno riferimento, al contrario, al trasferimento dei rischi e dei benefici.
Restano, inoltre, valide le previsioni dei decreti Ias che, disattivando il principio di derivazione rafforzata, riconoscono la valenza preminente di specifiche disposizioni che, ad esempio, derogano alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a conto economico (ad esempio, ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore) o ne prevedono una rilevanza secondo il principio di cassa (es. dividendi, compensi amministratori, interessi di mora).
Infine, il decreto ministeriale, introduce deroghe che circoscrivono la rilevanza fiscale delle rappresentazioni di bilancio. È il caso, ad esempio, degli interessi figurativi associati ai finanziamenti infruttiferi e degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri.
Finanziamenti infruttiferi
Un’operazione di finanziamento infruttifero - o a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato - erogato dal socio in favore della propria controllata comporta, l’operazione è equiparata, dal punto di vista contabile, ad un apporto.
In tal caso, si rileva, presso il socio, un incremento del costo della partecipazione e, presso la partecipata, un incremento di una riserva del patrimonio netto, con successiva rilevazione, rispettivamente, di interessi attivi e passivi figurativi al tasso di mercato.
Fiscalmente, l’articolo 1 del Dm 3 agosto 2017 stabilisce l’irrilevanza, per il socio, dell’incremento del costo della partecipazione e degli interessi attivi figurativi e, per la partecipata, dell’incremento della riserva e degli interessi passivi figurativi.
In definitiva, rilevano fiscalmente i soli componenti reddituali rilevati a conto economico in base al contratto.
Accantonamenti a fondi rischi e oneri
Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri in base ai nuovi Oic, prima di essere allocati nelle voci B.12 e B.13 del conto economico, devono essere classificati nelle altre voci del conto economico avendo riguardo alla natura dell’onere che il fondo intende fronteggiare.
Fiscalmente, l’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, estendendo ai soggetti Oic la disciplina, applicabile ai soggetti Ias adopter, contenuta nell’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito l’operatività dell’articolo 107 del Tuir, riguardante gli accantonamenti, a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall’Oic 31, ancorché si tratti di componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura del rischio/onere che intendono coprire.
In definitiva, a prescindere dalla citata imputazione contabile, e quindi in deroga alla derivazione rafforzata, tali stanziamenti non possono essere immediatamente dedotti come ordinari costi di esercizio, rimanendo assoggettati alla disciplina fiscali sugli accantonamenti contenuta nell’articolo 107 del Tuir.