Contabilità

Nel calcolo gli interessi generici

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di Paolo Meneghetti

La procedura di capitalizzazione degli oneri finanziari correlati alla costruzione di una immobilizzazione è divenuta in questi ultimi anni di crisi economica una scelta piuttosto ricorrente, sia perché tramite essa si ottiene un miglioramento del conto economico di un certo esercizio, sia perché gli interessi passivi capitalizzati sfuggono al tetto del 30% del Rol, che per i soggetti Ires costituisce una innegabile penalizzazione. Della procedura di capitalizzazione si occupa il nuovo Oic 16 (paragrafo 33/36) in cui viene chiarito come procedere per capitalizzare oneri finanziari derivanti da linee di credito generiche
Anzitutto occorre segnalare che la capitalizzazione degli oneri finanziari è sempre una procedura facoltativa, rappresentando un'alternativa, non sempre praticabile, rispetto alla procedura di default che consiste nell'imputare a conto economico gli interessi passivi di competenza di un certo esercizio. Anche gli oneri finanziari capitalizzati, peraltro, restano imputati alla voce C.17 del conto economico insieme a quelli non capitalizzati, ma gli oneri capitalizzati compaiono anche quale provento nella voce A.4, ossia incremento di immobilizzazioni per opere interne e da qui il miglioramento del risultato d'esercizio. Il documento Oic ribadisce che la capitalizzazione degli oneri è condizionata alla circostanza che esista una fase di costruzione e che abbia durata significativa: durante questa fase gli oneri possono incrementare il valore del bene fino al momento ultimo che è rappresentato dalla conclusione dell'opera. Ne consegue che prima dell'inizio della fase di costruzione, e anche nel caso in cui essa sia sospesa per periodi non trascurabili, non è possibile eseguire alcuna capitalizzazione di oneri finanziari.
Nemmeno possibile è una capitalizzazione per investimento finanziato a lungo se risulta assente una fase di costruzione, come accade quando viene acquistata una immobilizzazione già ultimata con un finanziamento di scopo, oppure quando viene acquistata un'area edificabile senza che sia prevista a breve termine la fase di costruzione.
Nel nuovo documento Oic 16 è inserito un passaggio specifico sulla capitalizzazione dei finanziamenti generici con un chiaro esempio in appendice su come si deve procedere, considerando che il limite massimo insuperabile della capitalizzazione è il valore recuperabile del bene, e che gli oneri finanziari generici possono essere capitalizzati nel limite della quota attribuibile all'immobilizzazione in corso. Per determinare tale quota occorre calcolare il valore medio dei costi sostenuti in un certo esercizio. Ad esempio, se il costo sostenuto al 31 marzo fosse 200, il valore medio diventerebbe 200/12x9 (mesi da aprile a dicembre) = 150. Avendo ottenuto un finanziamento di scopo per 100 al tasso del 5% e una linea di credito generica per 200 al tasso del 7%, ne deriva che gli interessi passivi capitalizzabili sono in primo luogo 5 (100 finanziamento di scopo x 5%) e per il residuo di 50 parte di quelli derivanti dall'affidamento generico, quindi 50 x 7% = 3,5. Il totale degli interessi passivi capitalizzabili è quindi pari a 8,5. Naturalmente questo esempio è molto semplificato, poiché in presenza di diversi finanziamenti generici sarebbe necessario calcolare il tasso medio applicato dai vari istituti di credito.

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