Nel mirino redditi e conti dei contribuenti all’estero
Il 2017 è un anno fondamentale per la fiscalità internazionale poiché è da questo periodo d’imposta che decorre la raccolta dei dati dei contribuenti esteri prevista dal cosiddetto Common reporting standard (Crs), consistente nello scambio automatico di informazioni fiscali tra amministrazioni finanziarie di oltre 100 Stati aderenti all’Ocse (compresi gli Usa che adottano un modello simile, il cosiddetto Fatca, Foreign account tax compliance act).
Lo scambio di informazioni
Il modello di scambio dei dati promosso dall’Ocse persegue i medesimi scopi della disciplina Usa. Inoltre, con l’adeguamento della direttiva Ue in materia di cooperazione amministrativa, il generale quadro delle disposizioni che disciplinano detta materia ha raggiunto un notevole grado di uniformità su scala internazionale.
A differenza dai Fatca, come vedremo, il Common reporting standard ha, specificamente, richiesto a tutti gli istituti finanziari un determinante adeguamento dei processi di identificazione e controllo della clientela. Tale modello di accordo, adottato dagli Stati aderenti, prevede, sostanzialmente, due categorie di paesi. La prima è quella dei cosiddetti Early adopters, i quali hanno già optato per il modello (54 Paesi) che sarà operativo a partire dal 1° gennaio scorso per mezzo di una raccolta dei dati decorrente però dal 1° gennaio 2016. La seconda categoria di Stati, prevede, invece, l’entrata in vigore dell’accordo nel 2018. Quest’ultima categoria, di cui fanno parte, a titolo esemplificativo, Svizzera, Panama, Bahamas, ha però già cominciato la raccolta dei dati a partire dal 1° gennaio 2017.
I dati sotto la lente
Le informazioni che saranno raccolte sono: il numero di conto, il codice fiscale (cosiddetto Tin, Tax identification number), nome, cognome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero detentori un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza, tutti i tipi di redditi da capitale, i redditi da attività finanziarie nonché il saldo del conto.
La raccolta dei dati riguarderà sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Verrà altresì individuato, identificato e quindi comunicato il Titolare effettivo (Bo, Beneficial owner) del conto seguendo le disposizioni internazionali antiriciclaggio (Gafi) sempre in applicazione dello standard dell’Ocse e delle raccomandazioni del Gafi. Pertanto, per ogni contribuente residente in Italia, ovvero nei Paesi aderenti al modello Crs, che detiene conti all’estero, gli istituti bancari, i veicoli di investimento collettivo e le assicurazioni raccoglieranno le relative informazioni finanziarie sui rispettivi clienti fiscalmente residenti all’estero.
Tali informazioni verranno inoltrate con cadenza annuale all’amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza, la quale trasmetterà automaticamente i dati ricevuti all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner aderente al Crs. Il 2017, peraltro, è l’anno in cui verrà implementata definitivamente anche la quarta direttiva Ue antiriciclaggio ove sarà possibile lo scambio e la richiesta di informazioni tra le varie Uif (Unità di informazione finanziaria a livello internazionale) dell’Unione europea.
Gli istituti finanziari
Entrando nel dettaglio della disciplina, si evidenzia che il rispetto degli obblighi dettati dai Crs hanno imposto agli istituti finanziari una modifica rilevante del complesso dei processi interni relativi all’identificazione della clientela. Il nuovo impianto normativo ha, altresì, determinato una modifica rilevante sotto il profilo organizzativo dei sistemi informatici, conferendo agli istituti finanziari un ruolo centrale in seno al sistema di scambio automatico delle informazioni . I sopra indicati strumenti si ritengono, pertanto, un efficace mezzo per contrastare l’evasione fiscale.
Dall’entrata in vigore della normativa, avvenuta il 1° gennaio 2016, gli istituti finanziari sono obbligati, ai fini della cooperazione, a identificare in maniera specifica:
1) i nuovi clienti, da identificarsi quali persone fisiche e non, che abbiano aperto rapporti rilevanti ai fini Common reporting standard con l’istituto di credito a far data dal 1° gennaio 2016, al fine di identificare i soggetti fiscalmente residenti all’estero;
2) porre in essere attività di due diligence con riferimento alla clientela preesistente, a far data dal 31 dicembre 2015, sempre allo scopo di individuare i soggetti fiscalmente residenti all’estero;
3) effettuare una ricerca negli archivi elettronici al fine di contestare e/o confermare il profilo della clientela e valutarne l’effettiva residenza. Tale ricerca potrà dar luogo all’identificazione di due distinte categorie di clienti: i cosiddetti high value account e i lower value account. Per i primi, caratterizzati da portafogli superiori a un milione di dollari, dovrà essere effettuata una verifica rafforzata, mentre per i secondi, dovranno essere analizzati e presi in esame solo quelli che hanno, tra le informazioni anagrafiche elementi indiziari che possano far presumere una residenza fiscale estera;
4) infine, l’istituto bancario sarà tenuto a inviare all’Amministrazione finanziaria, già a partire dal 2017 per gli Stati early adopters, un flusso di segnalazioni contenenti i dati anagrafici e di natura patrimoniale dei clienti che vengano ritenuti fiscalmente residenti all’estero.
Le faq dell’Ocse
Data la recente entrata in vigore dell’accordo sono scaturite molteplici richieste di chiarimento in merito all’applicazione della convenzione alle quali ha fatto seguito l’emanazione di una lista di faq da parte dell’Ocse. Tali risposte sono state fornite con riferimento ai requisiti generali di applicazione delle segnalazioni e in relazione alla due diligenze da effettuarsi sulle posizioni aperte.
Tale intervento è servito a rendere più chiara ed efficace la disciplina dello scambio automatico di informazioni, destinata a candidarsi come ulteriore valido strumento alla lotta all’evasione fiscale internazionale. Evidentemente lo scambio automatico combinato con lo scambio di informazioni a richiesta contenuto nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (articolo 26 modello Ocse), i trattati sullo scambio di informazioni (Tiea), i trattati sulla cooperazione amministrativa e la normativa antiriciclaggio Ue e internazionale restringono molto il campo e le prospettive dei contribuenti che non intendono regolarizzare le loro posizioni con il fisco e il ruolo del vanishing taxpayer – secondo una efficace definizione formulata dall’Economist nel 2000 – sarà ormai sempre più difficile da interpretare.