Imposte

Nel noleggio delle barche da diporto il carburante va soggetto a imposta

Stato italiano condannato a modificare il Dm 225/15 cancellando l’esenzione

di Enrico Traversa

La Corte di giustizia Ue ha accolto in pieno il ricorso presentato dalla Commissione europea contro lo Stato italiano (causa C-341/20) per violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici a motivo dell’esenzione da accise accordata ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto in tutti i casi in cui queste siano oggetto di un contratto di noleggio.

La contestazione della Ue

La Commissione europea aveva contestato allo Stato italiano la violazione dell’articolo 14.1.c) della direttiva “accise sui prodotti energetici” che da un lato prevede un’esenzione obbligatoria a favore dei carburanti utilizzati per la navigazione a fini commerciali - come il trasporto di merci o di passeggeri - e dall’altro esclude da tale esenzione d’imposta i carburanti utilizzati dalle “imbarcazioni private da diporto”, vale a dire “qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata a utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali”(ancora articolo14).

La direttiva 2003/96/Ce è stata trasposta in diritto italiano con il Dlgs 26/07, recante modifiche al Dlgs 504/95 contenente il Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, che prevede all’articolo 24.1 e al suo allegato I, tabella A, punto 3, l’esenzione per i carburanti utilizzati per la navigazione in generale, a esclusione della navigazione da diporto.

Le norme italiane

La normativa di attuazione di questa disposizione del Testo unico è contenuta nel decreto del Mef 225/15 che all’articolo 1.6 esclude correttamente dall’esenzione i carburanti utilizzati dalla imbarcazioni private da diporto «fatti (tuttavia) salvi i rifornimenti alle unità adibite a esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio».

In sostanza, per il Fisco italiano il servizio di noleggio rende l’impiego dell’imbarcazione da diporto un uso a fini commerciali dell’imbarcazione stessa e di conseguenza il noleggiante, in forza della sola stipula di un contratto di noleggio, beneficia automaticamente dell’esenzione da accisa.

La sentenza

Nella sua sentenza del 16 settembre la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che questa normativa costituisce una flagrante violazione dell’articolo 14.1 della direttiva “accise sui prodotti energetici” in quanto, per poter beneficiare dell’esenzione dall’accisa sui carburanti non è sufficiente che il noleggio sia considerato in sé un’attività commerciale per il noleggiante (sentenza C-341/20, punti 35, e 40).

L’elemento determinante è invece l’“effettiva utilizzazione” che il noleggiatore fa dell’imbarcazione in quanto utilizzatore finale.

Se tale effettiva utilizzazione è “a fini non commerciali” (diporto) il carburante deve essere assoggettato ad accisa (C-341/20, p. 38).

È soltanto se l’utilizzazione dell’imbarcazione è “direttamente funzionale alla prestazione di un servizio a titolo oneroso” che le corrispondenti operazioni di navigazione ricadono nell’ambito di applicazione dell’esenzione da accisa sui carburanti (C-341/20, p. 34) e non certo quando l’utilizzazione finale dell’imbarcazione avviene “a scopo ricreativo” (articolo 47 Codice della nautica da diporto di cui al Dlgs 171/05).

Le mini-crociere

L’unica eccezione alla regola dell’assoggettamento a tassazione ammessa dai giudici europei è quella delle cosiddette mini-crociere, vale a dire quei contratti in cui i noleggiatori “in realtà sono soltanto dei passeggeri privi di qualunque controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione” (C-341/20, p. 42 e 43).

Si tratta tuttavia di un’ipotesi di esenzione in pratica rarissima dato che ben difficilmente i clienti delle imprese di noleggio saranno disposti a pagare delle cifre molto alte senza avere alcuna voce in capitolo sull’impiego dell’imbarcazione noleggiata.

Cosa accade adesso

Lo Stato italiano ha ora l’obbligo giuridico di dare completa esecuzione alla sentenza di condanna della Corte Ue, il che implica la modifica, da parte del Mae, dell’articolo 1 del Dm 225/15 con conseguente soppressione dell’esenzione e immediata riscossione dell’accisa sui carburanti utilizzati da imbarcazioni da diporto oggetto di un contratto di noleggio.

La riscossione riguarda sia l’anno in corso 2021, sia, a norma dell’articolo 15 del Testo unico 504/95 che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di recupero dell’agenzia delle Dogane, gli esercizi d’imposta dal 2017 al 2020.

Spetta in primo luogo alla Commissione europea verificare la tempestiva esecuzione della sentenza della Corte.

In caso di inottemperanza alla prima sentenza, la Commissione può adire la Corte di giustizia con un secondo ricorso che, a norma dell’articolo 260 del Trattato Ue, può sfociare in una sentenza di condanna dello Stato italiano al pagamento di una “somma forfettaria” e/o di una “penalità” per ogni giorno di ritardo, sanzioni che possono ammontare, sulla base di analoghi precedenti, a parecchi milioni di euro.

In secondo luogo anche la Corte dei conti avrebbe validi motivi per intervenire dato che l’esenzione da accise condannata dalla Corte Ue ha provocato un mancato gettito per Erario che ammonta certamente a centinaia di milioni di euro.

In base alla vigente legislazione che ne disciplina i poteri, la Corte dei conti potrebbe intervenire in sede di controllo per verificare se il Mae ha tempestivamente proceduto alla riscossione dell’accisa sui carburanti delle imbarcazioni da diporto date a noleggio.

A questo si aggiunge un duplice “danno erariale”: quello eventuale, che potrebbe derivare allo Stato italiano da una seconda sentenza di condanna della Corte di giustizia e il danno erariale certo provocato fin da ora dal mancato recupero dell’accisa presso le imprese di noleggio.

La Procura della Corte dei conti avrebbe dunque già attualmente una buona ragione per avviare un’indagine.

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