Nel nuovo spesometro non entrano scontrini e ricevute
Non va fatto alcun invio dei dati degli scontrini o delle ricevute fiscali, neanche se di importo pari o superiore al 3.600 euro. Vanno spedite, invece, tutte le fatture, anche di importo pari a pochi euro e da parte di tutti i soggetti Iva, con l’esclusione solo dei produttori agricoli situati nelle zone montane, dei minimi e dei forfettari. Sono questi i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate che, con la circolare 8/E ha ufficializzato le risposte di Telefisco 2017.
Tutte le fatture e nessun scontrino
Dal 2017, non è più previsto l’esonero dell’invio delle operazioni di importo inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’Iva. Non vi è alcun obbligo di inviare i dati delle operazioni attive e passive, non documentate da fattura. Non vanno inviati, quindi, i dati degli scontrini o delle ricevute fiscali, che per lo scorso anno, invece, dovevano essere spediti per le operazioni pari o superiori a 3.600 euro. Per chi fa l’invio opzionale previsto dall’articolo 2, comma 1, Dlgs 127/2015 (il termine per esercitare l’opzione è scaduto lo scorso 31 marzo), invece, c’è l’obbligo di effettuare l’invio dei corrispettivi.
Compilazione
Relativamente al campo «tipologia dell’operazione» del nuovo spesometro, come per l’invio opzionale, si fa rifermento alla natura dell’operazione, cioè al motivo per cui il cedente o il prestatore non deve indicare l’Iva in fattura, ad esempio, perché l’operazione è non imponibile, esente o esclusa. L’agenzia poi ha confermato che i dati da inviare con il nuovo spesometro obbligatorio (articolo 21, comma 2, del Dl 78/2010), sono gli stessi che devono essere spediti per chi fa l’invio opzionale.
Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’invio dei dati delle sole fatture ricevute, perché sono quelle elettroniche trasmesse dai loro fornitori attraverso il Sistema di Interscambio. Questi enti, invece, sono obbligati all’invio dei dati delle fatture e delle relative note di accredito, emesse a soggetti diversi dalle Pa, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio (Sdi).
Le scadenze
Solo per il 2017, lo spesometro trimestrale obbligatorio (non quello opzionale o non le liquidazioni periodiche Iva) deve essere inviato semestralmente, per il primo semestre 2017 entro il 18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato) e per il secondo semestre 2017 entro il mese di febbraio 2018. A regime l’invio dei dati sarà trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mentre solo per il secondo trimestre entro il 16 settembre (articolo 4, comma 4, del Dl 193/2016).
Per l’invio opzionale, valgono le stesse scadenze previste per lo spesometro ( provvedimento 58793/2017 ).
Per l’invio trimestrale della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, la scadenza a regime (cioè dal 2018) ha gli stessi termini dello spesometro, ma solo per il 2017, l’invio non è semestrale, come per lo spesometro, ma si applicano le scadenze ordinarie, che sono l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (con l’eccezione del 16 settembre 2017 per il secondo trimestre).
Quindi, per il 2017 gli invii delle liquidazioni saranno trimestrali, mentre gli invii dei dati delle fatture saranno semestrali, al contrario di quanto avviene nei processi contabili, dove prima si registrano le fatture e poi si fanno le liquidazioni periodiche.
Per lo spesometro annuale relativo al 2016 , si ricordano le scadenze del 10 aprile 2017 per i soggetti mensili e del 20 aprile 2017 per i trimestrali.
Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017