Imposte

Nel riallineamento si vincolano le riserve da passaggio agli Ias

Tra le poste del netto in sospensione d’imposta anche quelle da Fta. Da valutare l’alternativa dell’affrancamento con la sostitutiva del 10%

L’operazione di riallineamento contenuta nell’articolo 110 del Dl 104/20 presenta un notevole appeal vista la possibilità di riallineare gli importi con una sostitutiva del 3 per cento. Ciò è estremamente vantaggioso rispetto alle aliquote previste dalle disposizioni ordinarie. E si ritiene che fra le riserve in sospensione di imposta atte a fronteggiare gli elementi attivi oggetto di riallineamento sia da ricomprendersi anche la riserva Fta (First time adoption) per i soggetti Ias/Ifrs. Ma andiamo con ordine.

Per i soggetti Ias/Ifrs il comma 8 prevede espressamente che per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3. Di fatto la funzione di questa riserva in sospensione di imposta è quella di una tutela erariale. Ci si domanda, quindi, quali poste possano servire a tale esigenza. La norma richiama espressamente il Dm 162 del 2001. Quest’ultimo in tema di riallineamento prevede, all’articolo 10 comma 4, che l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva, debba essere accantonato in una apposita riserva in sospensione d’imposta. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale. Già questo primo aspetto, desumibile direttamente dal testo normativo, appare piuttosto netto, in quanto la funzione erariale citata (connessa alla sospensione d’imposta) è attribuita addirittura al capitale stesso. Ciò dunque farebbe propendere per un utilizzo, a maggior ragione, delle varie riserve del netto, sebbene indisponibili o non distribuibili.

Peraltro una conferma circa tale ampio utilizzo sembra desumersi anche dagli interventi di prassi amministrativa che si sono susseguiti sulla tematica. In primis la circolare 14/E/17 ha ribadito che si può utilizzare anche il capitale sociale, ma che invece il riallineamento è precluso qualora non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare. Il paragrafo 10, destinato espressamente ai soggetti Ias/Ifrs, ha specificato che per questi soggetti il riallineamento può derivare dall’adozione del fair value in luogo del costo. Ma la circolare 18/E/06 aveva addirittura espressamente chiarito che il riallineamento si dovesse applicare proprio ai casi di Fta in cui si andava ad applicare il fair value per quelle imprese che passavano dagli Oic agli Ias. E circa la riserva da porre a vincolo degli importi da riallineare, caratterizzata dal regime della sospensione d’imposta richiesta dalla legge, il documento di prassi chiariva espressamente che i soggetti Ias, che iscrivono in bilancio una riserva da Fta, possono ottemperare all’obbligo della sospensione d’imposta evidenziando in nota integrativa la quota di riserva Fta vincolata ai sensi della legge in commento. Pertanto veniva detto espressamente che la riserva Fta, nata per via dei disallineamenti relativi al passaggio dal criterio del costo a quello del fair value, potesse essere utilizzata per gli scopi previsti della riserva in sospensione d’imposta. Si tratta, in particolare, di quelle riserve iscritte ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Dlgs 38/05 a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva e che, secondo la norma, non possono essere distribuite. Peraltro in base alla guida n. 4 di ottobre 2009 dell’Oic fra i vari casi relativi a queste riserve è ricompreso proprio quello della rivalutazione delle attività materiali ed immateriali (Ias 16 e Ias 38).

A questo punto si innesta un ragionamento di pura convenienza fiscale. Perché possono esservi società che per scelta (politica di autofinanziamento) o per necessità (covenants finanziari) tendenzialmente non distribuiranno utili, nel qual caso la riserva da riallineamento potrebbe non essere affrancata. Diverso è il caso di chi ritiene di distribuire utili, perché a fronte dell’affrancamento al 10% la riserva costituirà un dividendo da tassare in capo al socio ma non costituirà più base imponibile per la società (tassata al 24%). Peraltro l’affrancamento della riserva farebbe anche venire meno le finalità di tutela erariale e consentirebbe quindi di bypassare la necessità di vincolare la riserva in sospensione d’imposta, presentando quindi un ulteriore significativo vantaggio.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 20 febbraio

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