Adempimenti

Nella certificazione unica spazio alle rettifiche con il 730

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ci sono due modifiche nel quadro destinato a raccogliere i dati dell’assistenza fiscale nella certificazione unica 2017 (Cu) che dovrà essere inviata entro il 7 marzo se contiene dati utili per la dichiarazione precompilata. Si tratta dei punti 53 e 54.

Per il nuovo punto 53, le istruzioni precisano che deve essere utilizzato solo ed esclusivamente dall’Inps. L’istituto dovrà barrare la casella se il credito indicato nel 730/2016 non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale, in quanto dette somme saranno corrisposte direttamente dall’agenzia delle Entrate. In tale circostanza, la sezione va lasciata in bianco. È necessario, inoltre, inserire l’annotazione “CN” per informare il sostituito che il credito sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia e che tali somme non dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

Conguagli

Il nuovo punto 54, se barrato, indica che il sostituto di imposta ha ricevuto un modello rettificativo 730/4. Ricordiamo che il Caf può trasmettere al sostituto il modello con le modifiche entro il 10 novembre. L’integrazione, in genere, contiene una rettifica delle operazioni di assistenza fiscale che possono concretizzarsi in un maggior credito o in un minor debito con il conseguente obbligo a effettuare un nuovo conguaglio da assistenza fiscale sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Viene confermato che si compensano gli importi sia in caso di integrazioni che di rettifiche, di conseguenza la situazione che viene rappresentata nel quadro della Cu è quella finale.

La sezione assistenza fiscale può contenere i dati del dichiarante e anche del coniuge e va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2016, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato cui il contribuente si è rivolto. Le istruzioni ricordano che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel modello 770/2017 tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Nell’ipotesi in cui il sostituto di imposta che presenta la Cu non sia riuscito a inserire in busta paga i risultati dell’assistenza fiscale in quanto le ritenute operate non sono state sufficienti a coprire quanto rimborsato, egli deve compilare anche il punto 51 con il codice “E”.

Eventi eccezionali

Con specifico riguardo agli eventi eccezionali verificatisi in Italia, nei punti da 161 a 167, devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell’addizionale regionale, del saldo dell’addizionale comunale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione dei termini. Si deve, inoltre, inserire l’annotazione “BR” in cui vanno indicati i medesimi importi.

Ricordiamo, altresì, che l’agenzia delle Entrate, a proposito della ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009, ha previsto che tali versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore, quest’ultimo, utilizzando l’annotazione “BT”, deve dare conto degli importi non versati. In ogni caso, tutti i versamenti eseguiti devono essere inseriti nell’annotazione “BV”.

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