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Nella dichiarazione Imu in agricoltura l’immobile che perde l’esenzione in corso d’anno

Il modello va presentato se un imprenditore agricolo professionale (Iap) smette di coltivare un’area edificabile che, quindi, non può più essere considerata terreno agricolo e fruire delle agevolazioni

Il nuovo modello di dichiarazione Imu servirà anche agli agricoltori per dichiarare di essere in possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni oppure per dichiarare di averli perduti. Sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 agosto è stato pubblicato il decreto dell’Economia del 29 luglio 2022 il cui testo, nei giorni precedenti, era stato anche anticipato sul sito del dipartimento delle Finanze.

Il decreto approva il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria che dovrà già essere utilizzato per la prossima dichiarazione, in scadenza il 31 dicembre 2022. Va ricordato che il termine a regime per l’invio del modello è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tuttavia, l’articolo 35, comma 4, del Dl 73/2022 ha previsto la proroga per l’invio del modello per l’anno 2021 al 31 dicembre prossimo.

Il nuovo modello

Il nuovo modello si compone di una prima sezione, di carattere generale, nella quale occorre indicare i dati del contribuente, i dati del dichiarante (nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione è diverso dal contribuente), i dati dell’eventuale contitolare (nel caso di dichiarazione congiunta), la firma e l’impegno alla presentazione telematica. Ci sono poi due sezioni:

• il quadro A che si utilizza per l’identificazione degli immobili ai fini Imu;

• il quadro B che si utilizza per l’identificazione delle piattaforme marine e dei rigassificatori.

Il modello, infatti, è un modello unificato che serve sia ai fini Imu che ai fini Impi.

L’obbligo per gli agricoltori

Il principio generale che riportano le istruzioni al nuovo modello Imu prevede che l’obbligo sussiste ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta».

Nella casistica prevista dalle istruzioni ministeriali è compresa anche quella dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, il modello di dichiarazione va presentato per indicare i terreni agricoli, posseduti e condotti da questi soggetti che, a norma del comma 758 della legge 178/2020, sono esenti dall’imposta. Vanno indicate anche le aree fabbricabili possedute e condotte da tali soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Ai fini Imu, infatti, queste aree sono considerate non fabbricabili e quindi scontano l’imposta come fossero agricoli (quindi sono esenti se posseduti e condotti da Iap o coltivatore diretto).

Oltre che nel caso in cui l’immobile benefici dell’esenzione, il modello di dichiarazione va utilizzato, si ricorda, anche nel caso in cui l’immobile perda l’esenzione in corso d’anno; si pensi al caso di uno Iap che smette di coltivare un’area edificabile che, quindi, non può più essere considerata terreno agricolo e fruire delle esenzioni.

Non dovrà, invece, essere inviato il modello se le informazioni sono già state comunicate. Ad esempio, quindi, negli anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per comunicare la fruizione dell’esenzione prima vista, se non cambiano le condizioni, non si dovrà presentare alcun modello.