Imposte

Nella soccida regime speciale Iva per entrambi i contraenti

Per la Cassazione si configura un’impresa agricola associata anche in assenza di allevamento in proprio. Superato l’orientamento dell’amministrazione finanziaria

di Alessandra Caputo

Il soccidante applica il regime speciale Iva anche in assenza di un allevamento in proprio. L’importante chiarimento proviene dalla Corte di cassazione la quale, con le sentenze 987/2022 e 1146/2022, ha superato una storica posizione dell’Amministrazione finanziaria. La contestazione, in tutte e due le cause, era la medesima: l’agenzia delle Entrate aveva ritenuto non applicabile il regime speciale Iva per gli agricoltori che, nell’ambito del contratto di soccida, rivestivano il ruolo di soccidante.

A parere dei verificatori per l’applicazione del regime di cui all’articolo 34, Dpr 633/1972 è necessario l’esercizio diretto ed effettivo dell’attività di allevamento e ciò non sarebbe verificato per l’agricoltore che riveste il ruolo di soccidante. Nell’ambito del contratto di soccida, il soccidante, infatti, si occupa della direzione dell’allevamento, fornisce mangimi e animali, ma non svolge direttamente l’attività manuale di allevamento che è di competenza del soccidario.

La posizione dell’agenzia delle Entrate deriva da un documento di prassi datato 27/04/1973 (n. 32) nel quale viene precisato che il soccidante, ai fini dell’applicazione del regime speciale, può essere considerato produttore agricolo solo qualora eserciti in proprio l’attività di allevatore. I giudici di Cassazione hanno ritenuto non condivisibile questa posizione con una analisi puntuale che parte proprio dall’articolo 34, il quale richiede due requisiti per usufruire del regime speciale:

1. che le cessioni riguardino beni compresi nella prima parte della Tabella A) del decreto Iva;

2. che le cessioni siano effettuate da “produttori agricoli”.

Lo stesso articolo 34, al comma 2, chiarisce poi che sono “produttori agricoli” i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del Codice civile, vale a dire coltivazione, silvicoltura, allevamento e attività connesse. I giudici ricordano che la disciplina interna dell’articolo 34 recepisce la disciplina comunitaria (articolo 296, direttiva 112/2006/Ce) la quale prevede l’applicazione del regime speciale per il soggetto che svolge l’attività di produzione mediante una attività di impresa agricola. Il regime speciale trova applicazione qualora l’attività sia finalizzata alla produzione di beni agricoli.

Qui la chiave: né la norma fiscale, né quella civilistica e nemmeno quella unionale dettano regole sulle modalità di esercizio dell’impresa agricola, che può essere anche associativa. Il contratto di soccida dà luogo a una impresa agricola associata in cui sono contitolari sia il soccidario che il soccidante e, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, entrambi concorrono allo svolgimento comune dell’impresa che ha la finalità di allevare il bestiame per poi ripartirne gli utili e i prodotti. Concludono i giudici precisando che altre pronunce non avevano intenzione di fissare un principio generale ma sono da ricondursi a casi diversi in cui era stato accertato che il contribuente si era limitato ad acquistare animali affidandoli a terzi senza partecipare nell’attività.

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