Imposte

Nelle controversie internazionali una spinta alle intese con il Fisco

Il Dlgs 49/2020 rafforza gli strumenti a disposizione dei contribuenti. Da superare il limite del mancato vincolo all’accordo, messo nel mirino dall’Ocse

Gli strumenti internazionali di risoluzione delle controversie fiscali vengono sempre più considerati un’alternativa a quelli domestici. La nuova procedura amichevole di cui al Dlgs 49/2020, attuativo della direttiva Ue/1852/2017, si aggiunge alla costante evoluzione di istituti già noti come la Map (Mutual Agreement Procedure da Trattato e arbitrale) e, ancorché precedenti al manifestarsi della pretesa, gli Apa (Advance Pricing Agreement).
La finalità di tali strumenti è l’eliminazione della doppia imposizione creata da contestazioni delle autorità fiscali, che insistono soprattutto, ma non solo, sul transfer pricing.

Map convenzionale o arbitrale
La Map “convenzionale” prevista nei trattati contro le doppie imposizioni consiste in una procedura volta alla conclusione di un accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti nei casi di doppia imposizione giuridica o economica, ovvero nei casi in cui il trattamento impositivo applicato risulti comunque contrario alle norme convenzionali, a prescindere dall’utilizzo da parte del contribuente degli istituti giudiziali o stragiudiziali domestici.
Successivamente all’inoltro del reclamo da parte del contribuente, da presentare entro tre anni dal manifestarsi del trattamento impositivo contrario alle norme convenzionali, gli Stati contraenti si obbligano a negoziare con l’intento di trovare un accordo, al cui raggiungimento tuttavia non risultano vincolati.
È questo il suo principale limite, tanto che dai risultati della consultazione pubblica indetta dall’Ocse nel 2019 emerge la necessità di introdurre una clausola arbitrale obbligatoria nel Modello Ocse.
Sul fronte Ue, la Convenzione arbitrale 90/436/Cee o “Map arbitrale” trova applicazione nei casi di controversie relative alla rettifica degli utili di imprese associate e dispone a favore degli Stati contraenti la possibilità di sottoporre la controversia all’autorità competente dello Stato in cui l’impresa è residente, ovvero in cui è situata la stabile organizzazione, entro tre anni dalla notifica dell’atto di rettifica, a prescindere anche qui dall’utilizzo degli strumenti giudiziali o stragiudiziali domestici.
La Convenzione, a differenza della Map da Trattato, pur presentando complessità e limiti sull’ambito oggettivo di applicazione, dovrebbe assicurare al contribuente il raggiungimento di un accordo.

Le migliorie del Dlgs 49
Dalle Map derivano i cosiddetti corresponding adjustment, cioè le rettifiche in diminuzione del reddito derivanti da rettifiche (in aumento) aventi ad oggetto i prezzi di trasferimento. Con provvedimento del direttore delle Entrate del 30 maggio 2018 è stato attuato l’articolo 31-quater, comma 1, lettera c), Dpr 600/73, concernente tale procedura di rettifica, specificando che essa può avvenire, oltre che in esecuzione di accordi conclusi nell’ambito di una Map, anche al termine di controlli effettuati nell’ambito della cooperazione internazionale e a seguito di istanza presentata ad hoc secondo le modalità previste dal provvedimento. Passi in avanti molto significativi sono stati compiuti con il Dlgs 49/2020 (si veda l’articolo a fianco).

Gli Apa in chiave preventiva
Ancorché agiscano più sul piano della prevenzione delle controversie, occorre menzionare anche gli Apa, ossia accordi tra contribuente e Fisco in tema di metodi di calcolo del transfer pricing. Tali accordi, che possono essere unilaterali (cioè con una sola autorità) o multilaterali, tendono a evitare ex ante il manifestarsi della doppia imposizione. Sulla scorta del modello Apa, a livello nazionale gli accordi preventivi sono regolati dall’articolo 31-ter, Dpr 600/1973 e presentano un ambito di applicazione che va anche oltre al transfer pricing, essendo possibile interpellare l’autorità fiscale anche in merito all’esistenza o meno, sulla base del business model del gruppo, di una stabile organizzazione nel nostro Paese. La bozza di legge di Bilancio 2021, allineandosi alla prassi internazionale, contiene una modifica all’articolo 31-ter, introducendo, da un lato, la possibilità di far retroagire gli effetti dell’accordo preventivo (roll-back) e, dall’altro lato, l’ammissibilità dell’istanza di accesso ad accordi bilaterali o multilaterali a seguito del versamento di una commissione.

La nuova procedura amichevole

1. Istruttoria
L’istanza deve essere presentata entro tre anni dalla notifica dell’atto impositivo e si conclude entro 6 mesi con accoglimento, rigetto da parte di alcune amministrazioni fiscali, rigetto da parte di tutte le amministrazioni

2. Procedura amichevole
Deve concludersi entro 2 anni. Può concludersi con un accordo “immediato”. In caso di disaccordo è possibile richiedere parere non vincolante a commissione consultiva o essere costituita una commissione per raggiungere un accordo

3. Commissione consultiva
Viene costituita entro 120 giorni. In caso di inerzia è possibile presentare ricorso dinanzi alla Ctr del Lazio. Emette parere non vincolante entro 6 mesi (prorogabili di altri tre)

4. Commissione per la risoluzione alternativa
Si esprime sul merito della controversia nel termine di 6 mesi. Tale parere è vincolante per le amministrazioni fiscali

5. Accordo tra amministrazioni
L’accordo può intervenire in diverse fasi della procedura. In caso di parere da parte della commissione consultiva, l’accordo potrà anche discostarsi da tale documento. Tuttavia, in caso di mancato accordo, le amministrazioni saranno obbligate ad adeguarsi al parere della commissione che diverrà quindi vincolante

6. Ricorso alla Commissione tributaria
È sempre possibile impugnare i provvedimenti di rigetto dell’istanza da parte di una o più amministrazioni

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