Nelle operazioni straordinarie cessione del credito Iva limitata
Trasferimento del credito Iva alla beneficiaria solo se preventivamente chiesto a rimborso.
Questo è quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate che, con la r isposta 402 di ieri , ha precisato taluni aspetti relativi al trasferimento del credito Iva dalla conferente alla beneficiaria, in caso di operazione straordinaria.
In particolare, il caso oggetto di interpello interessava, nell'ambito di un'operazione di conferimento di ramo di azienda a favore di una beneficiaria di nuova costituzione senza estinzione del soggetto conferente, la possibilità di traferire il credito Iva senza che fosse necessario osservare la procedura formale di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del Dl 70/1988.
L’Agenzia richiama la posizione già espressa con la risoluzione 417/E del 31 ottobre 2008,secondo cui, in virtù del principio di continuità, ai fini Iva, nelle posizioni fra i soggetti partecipanti alle operazioni straordinarie che interessano le trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.) è sempre possibile non solo trasferire il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, ma anche il credito Iva maturato dall'inizio dell'anno in cui è avvenuta l'operazione di cessione fino alla data in cui quest'ultima produce effetti.
Posto che il trasferimento del credito Iva sembrerebbe sempre possibile in capo alla beneficiaria, per l’Agenzia occorre verificare preliminarmente se il credito Iva trasferito sia direttamente riferibile all'attività oggetto di conferimento. Questo onere si legge chiaramente nell'articolo 16, comma 11 del collegato alla Finanziaria del 1994, secondo cui gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'Iva, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Questo inciso ha una duplice conseguenza: da un lato vede preclusa per la conferente la possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva pagata in eccedenza spettando alla conferitaria il recupero dello stesso; dall'altro interessa solamente il credito afferente le operazioni realizzate tramite il complesso aziendale trasferito.
Sul punto, l'Agenzia, richiamando la risoluzione 183/E del 13 luglio 1995, chiarisce che tale previsione, quando non si verifica l'estinzione del dante causa, trova applicazione solo qualora quest'ultima, anteriormente all'operazione straordinaria, abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata dall'azienda o dal ramo d'azienda, poi trasferiti. La gestione con contabilità separata consente, infatti, di individuare chiaramente i dati contabili afferenti all'azienda trasferita, anche al fine di imputarli contabilmente alla beneficiaria.
Per questo motivo, qualora il ramo d'azienda oggetto di futuro conferimento non risulti gestito con contabilità separata, le 'eccedenze del credito Iva maturato nel periodo di imposta in cui si realizza l'operazione straordinaria, possono essere cedute solo se chieste preventivamente a rimborso.
Agenzia delle Entrate, riposta a interpello 402/2019