Nello scambio automatico 101 Paesi «collaboranti»
Il club dei Paesi che invieranno automaticamente alle Entrate i dati di investitori/risparmiatori italiani basati all’estero si amplia di 9 membri. Nell’aggiornamento periodico della lista - di competenza del direttore generale delle Finanze e del direttore delle Entrate - entrano due stati europei (Albania e Turchia), un paradiso “ex” fiscale (Bahamas), quattro paesi del Golfo (Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar) oltre a Nigeria e Azerbaijan.
Il decreto ministeriale del 26 aprile 2018 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 104 del 7 maggio, aggiorna l’elenco dei Paesi con cui l’Italia attua lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 95/2015 e dal Dm 28 dicembre 2015. Si tratta, nella sostanza, della trasposizione di quanto previsto dalla Direttiva Europea 2014/107/UE (Dac2) del Consiglio, del 9 dicembre 2014, che ha introdotto nell’Unione il Common Reporting Standard (Crs) dell’Ocse.
Le due liste aggiornate contengono nell’Allegato C le giurisdizioni che ricevono (o riceveranno) le comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana (a cui pervengono dagli intermediari) e nell’Allegato D le giurisdizioni che invieranno all’agenzia delle Entrate le informazioni sui conti correnti che i residenti in Italia detengono nei vari Paesi.
Questo secondo elenco contiene ora 101 giurisdizioni. Si tratta di un notevole ampliamento se si pensa che la prima lista, pubblicata nel 2016, conteneva solo 76 Paesi. Rispetto alle 92 giurisdizioni dell’ultimo aggiornamento (del 17 agosto 2017) sono stati aggiunti Paesi di rilievo, nei quali si può presumere che, per diversi motivi, contribuenti italiani possiedano investimenti finanziari.
L’elenco ormai copre le principali aree geografiche: oltre che dall’Unione europea, le informazioni pervengono dai maggiori Paesi dell’America Latina, dell’Oceania, dell’Asia e dell’Africa. Tra gli assenti, un posto di rilievo spetta agli Stati Uniti, che non hanno aderito al Crs - pur avendo partecipato all’iter di formazione dei protocolli. Gli Usa, tra l’altro, avevano precorso il Crs imponendo al resto del mondo il Fatca, accordo tra l’amministrazione finanziaria statunitense e quelle di altri Paesi che prevede in sostanza un obbligo di trasmissione delle informazioni sui conti detenuti all’estero da cittadini statunitensi, ma non opera su basi di reciprocità. Il risultato è che i conti posseduti negli Usa da italiani - per quanto ci riguarda - non vanno soggetti a scambio automatico di informazioni.
Quali sono le informazioni che l’Agenzia riceverà? Si tratta del saldo o del valore del conto, sia di deposito, sia riferito a titoli e strumenti finanziari, ma anche dell’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati dalle attività detenute nei conti posseduti in quei Paesi da un soggetto residente in Italia.
L’obbligo di trasmissione dei dati non potrà essere aggirato facilmente: l’Ocse ha infatti implementato un processo di monitoraggio delle legislazioni nazionali per evitare che nei fatti venga impedito lo scambio automatico. A tal fine, l’Ocse si è dotata anche di uno strumento con cui si possono comunicare, tramite il sito web dell’Organizzazione di Parigi e anche in forma anonima, gli schemi che, anche potenzialmente, possono essere utilizzati nelle varie giurisdizioni per eludere gli obblighi connessi con lo scambio automatico di informazioni.
Il decreto Mef del 26 aprile 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 104 del 7 maggio 2018