Nessuna esenzione fiscale sui compensi pagati dalla Ue agli esperti
Solo i funzionari e altri agenti della Ue indicati all’articolo 12, comma 2, del Protocollo 7, sono esenti da imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti Ue
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n. 7), «I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione». Pertanto la disposizione si riferisce esclusivamente ai “funzionari” e agli “agenti” dell'Unione europea (fatta salva poi l’estensione di tale principio a...