L'esperto rispondeImposte

Nessuna esenzione fiscale sui compensi pagati dalla Ue agli esperti

Solo i funzionari e altri agenti della Ue indicati all’articolo 12, comma 2, del Protocollo 7, sono esenti da imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti Ue

immagine non disponibile

Stefano Mazzocchi

La domanda

Ho letto il quesito sui compensi dell’Unione europea pagati agli esperti per la selezione di progetti europei pubblicato il 22 giugno 2023 (I compensi dell’Unione europea sono esenti da imposte nazionali). Sono interessata alla stessa questione e ho dei dubbi che vorrei sottoporvi. L’interpello 5/2018 (citato nella risposta) fa riferimento al caso di un dipendente dell’Unione europea. Gli esperti coinvolti nella selezione di progetti o per altre attività temporanee firmano un contratto in cui nell’articolo 6 è specificato «il contratto non costituisce un contratto di lavoro» e «l’esperto deve garantire il rispetto della normativa fiscale e previdenziale nazionale applicabile». L’esenzione dalle tasse nazionali prevista per i dipendenti dell’Unione europea, e citata nella risposta all’interpello, è valida anche per questi contratti? Nel caso non lo sia, come deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi questo tipo di contratto?
A. Z. - Saronno

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Protocollo n. 7), «I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione». Pertanto la disposizione si riferisce esclusivamente ai “funzionari” e agli “agenti” dell'Unione europea (fatta salva poi l’estensione di tale principio a...