Nessuna sanzione se non si pregiudica l’attività di controllo
Nell’ipotesi -più frequente di quanto si immagini- in cui l’ufficio, pur riconoscendo in
In particolare, una volta notificata la cartella, entro il termine di 60 giorni occorrerà impugnare l’iscrizione a ruolo mediante ricorso o reclamo (se il valore della lite fino al 2017 è inferiore a 20mila euro) citando in giudizio l’ufficio delle Entrate ed eccependo la violazione dell’articolo 6, comma 5 bis del Dlgs n. 472/97 e dell’articolo 10 della legge n. 212/2000 . Secondo le predette disposizioni normative, infatti, non possono essere punite le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».
Pertanto, in caso di omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi che, come nel caso di specie, non ha arrecato alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non ha inciso sulla determinazione dell’imponibile e sul versamento del tributo, non sono irrogabili sanzioni.
Si tratta, infatti, di una mera violazione formale, non avendo inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, come dimostrato dallo stesso ente impositore che ne ha riconosciuto, attraverso l’autotutela parziale, la spettanza, e non essendo stata pregiudicata, in alcun modo, l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria che ha proceduto al controllo automatico.
In via meramente subordinata, ove il giudice adito non dovesse ritenere che la violazione relativa alla omessa compilazione del quadro RU costituisca violazione meramente formale, potrebbe essere opportuno chiedere l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/97 per violazione relativa al contenuto della dichiarazione (250 euro) in luogo di quella comminata dalle Entrate per indebita compensazione in forza dell’articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/97.
A tal fine occorre far rilevare che con l’atto di accoglimento parziale dell’istanza di sgravio, l’ufficio ha esplicitamente (e correttamente) ritenuto valida la dichiarazione integrativa a favore presentata dalla società entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e, in quanto tale idonea a sanare l’omessa compilazione del quadro RU. Così facendo, il medesimo ufficio ha implicitamente asserito che l’omessa compilazione del quadro RU rientra nelle violazioni sanabili ai sensi dell’articolo 2 comma 8 del Dpr 322/98, in virtù del quale è possibile correggere errori ed omissioni “generici” non strumentali ad un’evasione di imposta, mediante una successiva dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria e che dunque sono applicabili le sanzioni di cui all’articolo 8 del Dlgs 471/97 (da 250 a 2.000 euro).