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Nessuna sospensione del pignoramento di crediti verso terzi 2018 effettuato dall’agenzia di Riscossione

Rilancio e cura Italia

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di Rosanna Acierno

La domanda

In presenza di un atto di pignoramento di crediti verso terzi 2018 effettuato dall’agenzia delle Entrate-Riscossione, a norma dell’articolo 72-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, si chiede se è applicabile la sospensione del pignoramento verso terzi per crediti professionali verso un ente pubblico maturati nel semestre 2020, a norma dell’articolo 68 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) e dell’articolo 153 del decreto rilancio (Dl 34/2020) in vigore dal 19 maggio 2020, considerato che l’articolo 152 si riferisce alla sospensione dei crediti pignorati di diversa natura verso dipendenti lavoro subordinato.
A. S. – Roma

In assenza di chiarimenti di prassi che ne ammettano la sospensione, si ritiene che la risposta sia negativa. Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, gli articoli 151, 152 e 153 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) hanno stabilito:

• il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza, questo termine era stato fissato al 31 maggio dall’articolo 68 del Dl 18/2020,decreto cura Italia); pertanto, fino a tale data, sono sospese le azioni di recupero, cautelari e esecutive, dei carichi affidati alla riscossione;

• la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto rilancio) su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

pertanto, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito). Fatta questa premessa, con il messaggio 2479 pubblicato il 17 giugno 2020, l’Inps ha chiarito l’ambito di applicazione proprio dell’articolo 152 del Dl 34/2020, con cui, come innanzi precisato, è stata disposta la sospensione, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, degli accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, indennità che tengono luogo di pensione o assegni di quiescenza. In particolare, l’Inps ha precisato che il beneficio della sospensione concerne tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, come, ad esempio: Naspi; Dis-Coll; disoccupazione agricola; anticipazione Naspi; Tfr del fondo di garanzia; integrazioni salariali (come Cigo, Cigs, assegno ordinario, assegno di solidarietà) e indennità di malattia e maternità.

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