Niente doppia iscrizione Inps per il socio-amministratore di Srl che non svolge attività lavorativa
Le attività organizzative e direttive non determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Inps commercianti
La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021 stabilisce che non è tenuto alla doppia iscrizione il socio/amministratore che non svolge attività lavorativa e che si occupa esclusivamente di amministrare la società.
Secondo la Cassazione l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale non è in grado di determinare l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Inps commercianti, in quanto riconducibile comunque all'attività di amministratore.
L'ordinanza, si badi bene, non esclude l'obbligo della doppia iscrizione, che rimane, ma afferma un importante principio: le mansioni intellettuali svolte dall'amministratore di una Società a responsabilità limitata non presentano, da sole, le caratteristiche essenziali per poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla Gestione commercianti.
Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha ritenuto che le attività di supervisione e di referente per clienti e fornitori, e l'assunzione di un lavoratore dipendente rientrano nelle normali incombenze dell'amministratore ed è, dunque, esclusa per esse l'iscrizione anche alla Gestione commercianti Inps.
La questione di fondo
Vale la pena di ricordare come la problematica in questione trae fondamento dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 11 dell'articolo 12 del Dl 78/2010, come convertito dalla legge 12/2010, che stabiliva il principio generale in base al quale «le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps», rimantenendo estromessi così i rapporti di lavoro per i quali, invece, è prevista l'iscrizione alla Gestione separata.
Tale disposizione normativa, era quindi volta ad assicurare la doppia iscrizione a coloro che effettivamente svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta a Gestione separata, non operando, quindi, per questa via, il principio dell'attività prevalente.
Il caso classico è quello del lavoratore dipendente che esercita anche un'attività di consulente, che in tale ipotesi risulta così obbligato alla doppia contribuzione.
Questo ha portato, però, di fatto, sul tema socio-amministratore a ritenere da parte dell'istituto applicabile tout court il principio per cui i soci anche amministratori di Srl debbano, da un lato, essere sempre obbligati all'iscrizione alla Gestione commercianti in quanto per definizione prestanti attività all'interno dell'impresa, e dall'altro alla gestione separata per il reddito percepito come compenso amministratore.
In conclusione è quindi onere dell'Istituto quello di dimostrare la “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” del socio-amministratore di Srl ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti.
Conclusioni
Se lo svolgimento di attività intellettuale e di direzione dell'impresa rientrano nelle prerogative dell'amministratore è quindi possibile la sola iscrizione alla Gestione separata, essendo, in questi casi, preclusa la via di una inclusione d'ufficio anche nella Gestione commercianti per il solo fatto che il soggetto interessato ricopre entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora richiesto, praticamente sempre dall'istituto.
Va da sé tuttavia che, viceversa nell'ipotesi in cui la società eserciti una attività d'impresa senza dipendenti o collaboratori rimane comunque difficile il poter sostenere che il socio non presti attività lavorativa all'interno dell'impresa.
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