Imposte

Niente esenzione Iva per i servizi da operatori socio-sanitari

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di Gabriele Sepio

Operatori socio sanitari (Oss) fuori dalle attività sanitarie esenti dall’Iva. È quanto emerge dalla risposta 90/2018 delle Entrate ( clicca qui per consultarla ) al quesito di una società che presta servizi di assistenza sanitaria a domicilio avvalendosi di diverse figure professionali, tra le quali appunto gli Oss. In particolare, nella fattispecie viene chiesto se alle prestazioni rese dagli Oss sia applicabile l’esenzione (articolo 10, comma 1, n. 18, del Dpr 633/1972). I singoli professionisti, infatti, fatturano i propri servizi alla società, la quale a sua volta rifattura ai pazienti o alle aziende sanitarie appaltanti. È quindi importante individuare il trattamento fiscale del primo rapporto, al fine di addebitare (o meno) correttamente l’imposta al destinatario del servizio (paziente/ospedale appaltante).

La risposta dell’amministrazione finanziaria è negativa e prende le mosse dai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per far scattare l’esenzione: da un lato, che la prestazione sia resa nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; dall’altro, che si tratti di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona. Per gli Oss mancherebbe il primo dei due requisiti. A chiarirlo è il ministero della Salute, che nel parere reso all’Agenzia (nota 56436 del 22 novembre 2018) qualifica gli Oss come semplici operatori d’interesse sanitario (in base all’articolo 1, comma 2, della legge 43/2006), diversi dalle professioni sanitarie in quanto sprovvisti delle relative caratteristiche (mancano l’autonomia professionale, una formazione di livello superiore e l’iscrizione a specifici Albi). Scontata quindi la risposta dell’Ufficio: le prestazioni degli Oss non applicano il regime Iva di esenzione in quanto tali soggetti non rientrano tra quelli abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie.

Qualche dubbio però rimane. Nessun accenno viene fatto all’articolo 5 della legge 3/2018 (recante la delega al Governo in materia di riordino delle professioni sanitarie) – pur citato dalla contribuente a sostegno della sua tesi – che istituisce una nuova area delle professioni sociosanitarie, in cui rientrano proprio gli attuali Oss. Nel prossimo futuro, quindi, non è esclusa la possibilità di un ampliamento dell’ambito delle professioni sanitarie (articolo 1, comma 1, della legge 43/2006), a favore anche di tali soggetti. Neppure viene affrontato il problema dell’Iva applicabile nei rapporti tra società e azienda ospedaliera appaltante, che pure rientrava tra le criticità sottoposte all’attenzione dell’amministrazione.

Vista la precisazione dell’Agenzia, le prestazioni rese dagli Oss dovrebbero seguire un regime Iva diverso rispetto a quello applicabile dalla società che fattura a sua volta all’azienda ospedaliera appaltante. Nei confronti dei propri fornitori la società dovrebbe “spacchettare” le fatture emesse all’azienda appaltante a seconda del soggetto che ha prestato il servizio: fattura Iva esente per le prestazioni rese dalle professioni sanitarie e con addebito Iva per quelle degli Oss.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 90/2018

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