Adempimenti

Niente fattura con l’ingresso in Oss e Ioss

Esonero anche dalla tenuta dei registri Iva e nuova formula per la dichiarazione

Le nuove regole dell’e-commerce dettano nuovi adempimenti e rendono generalizzato il ricorso ai regimi speciali Oss (One Stop Shop) ed Ioss (Import One Stop Shop), con cui dobbiamo prendere confidenza perché costituiranno il meccanismo ordinario del regime definitivo degli scambi intraunionali.

Il Dlgs 83/2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 giugno ha previsto che anche i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi Tbe a persone che non sono soggetti passivi, nonché quelli che effettuano vendite a distanza intraUe di beni o vendite a distanza di beni importati, nonché le piattaforme che facilitano tali operazioni, possono accedere ora all’Oss (ovvero all’Ioss) con il vantaggio di non doversi identificare ai fini dell’Iva in ogni Stato membro in cui l’imposta su tali servizi è dovuta. Tale semplificazione, in passato prevista dal Moss solo in riferimento ai servizi Tbe, viene dunque estesa alle altre tipologie di operazioni verso consumatore finale Ue.

Nello specifico, la riforma degli articoli 74-quinquies, 74-sexies del Dpr 633/72 incide sulle modalità di dichiarazione ed assolvimento dell’Iva tramite Oss (regime Ue ed extraUe). Mentre, l’introduzione dell’articolo 74-sexies1 dello stesso decreto individua le regole Ioss.

Per effetto delle nuove modifiche, innanzitutto, i soggetti passivi che accedono al regime Oss ed Ioss sono esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione Iva annuale. Vanno infatti presentate apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per lo Ioss) ma devono conservare idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta dell’Amministrazione italiana o straniera. Qualora sia emessa fattura, pur non essendo richiesta, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 e successivi del Dpr 633/72.

La dichiarazione Iva Oss/Ioss va presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso dello stesso e va presentata entro la fine del mese successivo. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo i regimi speciali Ue e non Ue, mensile se si ricorre al regime speciale d’importazione.

Il soggetto passivo versa l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo. Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione secondo le modalità (predisposte in origine per il regime Moss) di cui al Dm del 20 aprile 2015 a cui l’articolo 74-octies Dpr 633/1972 fa rimando.

Nel caso in cui il fornitore decida di avvalersi dell’ausilio di una piattaforma elettronica gli obblighi derivanti dalla vendita a distanza intraUe non si trasferiscono il capo a quest’ultima, non operando il nuovo articolo 2-bis Dpr 633/72 che, in riferimento a tali operazioni, trasferisce il debito d’imposta in capo al marketplace solo se il fornitore è un soggetto extraUe e i beni si trovano nel territorio dell’Unione. Il fatto che la piattaforma non diventi il «presunto fornitore» in riferimento alle vendite a distanza intraUe che facilita non toglie che debba rispettare gli obblighi di tenuta dei registri di cui all’articolo 39, comma 3, Dpr 633/72. Attenzione perciò ai rapporti contrattuali che il fornitore instaura con la piattaforma che, se determinano o meno il trasferimento della proprietà dei beni, possono avere implicazioni diverse quanto al regime Iva dell’e-commerce.

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