Niente imposta ordinaria in dichiarazione per somme tassate separatamente
L’interpello 290 risponde a un contribuente che intendeva scegliere l’Irpef per sfruttare detrazioni edilizie
L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 290 di lunedì 31 agosto si è occupata della possibilità per un contribuente di optare in sede di dichiarazione dei redditi per il regime di imposizione ordinario di somme tassate separatamente.
In dettaglio nell'interpello proposto l’istante, nel rappresentare di essere titolare di due assegni mensili assoggettati a tassazione separata con applicazione dell'aliquota Tfr (uno erogato dall'Inps per conto del fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione del reddito del personale dipendente delle imprese del credito e l'altro da una banca a titolo di incentivo all'esodo con accesso al fondo di solidarietà), ha richiesto la possibilità di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'ordinario meccanismo di imposizione progressiva, al fine di fruire delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio.
L’Agenzia, in osservanza del dettato normativo di cui all'articolo 17, comma 3, del Tuir, ricorda come in relazione a tali tipologie reddituali non sia prevista la possibilità di optare per il regime di tassazione ordinaria in sede dichiarativa; saranno, infatti, gli uffici fiscali che in fase di liquidazione provvederanno ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute, ovvero faranno «concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».
Pertanto, conclude l'Agenzia, il contribuente al momento della ricezione degli esiti della liquidazione dell'imposta potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale che procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta al netto delle detrazioni spettanti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.