Controlli e liti

Niente Irap sui compensi professionali di sindaci e revisori

di Laura Ambrosi

Non scontano l’Irap i compensi del professionista conseguiti negli incarichi di sindaco e revisore. Sono infatti redditi non derivanti da un’autonoma organizzazione professionale. A ribadire questo importante principio è la Corte di cassazione, con l’ ordinanza n. 3790 , depositata ieri.

La pronuncia riguarda il caso di un professionista che aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l’agenzia delle Entrate pretendeva l’Irap sui propri redditi. Il ricorso contestava l’assoggettamento ad Irap dei compensi da sindaco e revisore.

Secondo il professionista, infatti, si trattava di attività scindibili dalle altre e quindi, poiché svolte senza alcuna organizzazione, non dovevano essere assoggettate al tributo regionale.

Nei due gradi di merito i giudici confermavano la pretesa dell’ufficio e quindi il contribuente ricorreva per cassazione

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso. Innanzitutto la Suprema Corte chiarisce che il pagamento dell’Irap da parte del professionista è dovuta solo per l’eccedenza dei compensi rispetto all’attività auto-organizzata. In altre parole, nelle ipotesi in cui il contribuente consegua redditi per le cariche di sindaco, di revisore legale oppure di amministratore di società, o consulente tecnico non è soggetto ad Irap.

Infatti per la sussistenza dei presupposti impositivi del particolare tributo, non è sufficiente rilevare, come di norma eccepisce l’agenzia delle entrate, la partecipazione del professionista in uno studio. Si tratta, in sostanza, di un elemento che, da solo, non consente di configurare automaticamente l’autonoma organizzazione (e quindi il presupposto Irap).

In presenza di redditi professionali derivanti in parte anche dagli incarichi in questione (sindaco, revisore, amministratore, consulente tecnico) occorre verificare in concreto l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuna delle fonti di reddito.

Secondo la Cassazione, quindi, non è soggetto ad Irap quel “segmento” di ricavo netto consequenziale a tali attività. Tuttavia ciò è possibile solo se, in concreto, si riescono a scorporare le diverse categorie di compensi e quindi verificare l’esistenza dei presupposti di cui si è detto. Questo riscontro spetta al giudice di merito d il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

L’ordinanza n.3790/18 della Cassazione

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