Niente occultamento delle scritture se c’è la dichiarazione Iva
Non commette il reato di occultamento delle scritture contabili chi presenta la dichiarazione Iva: occorre infatti il fine di evadere le imposte che non sussiste nell’ipotesi in cui il contribuente nei modi e termini previsti dalla norma fiscale presenti il modello annuale. Ad affermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 39243 depositata ieri.
L’amministratore unico di una società veniva condannato per i reati di omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e di distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili.
La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale e l’imputato ricorreva in Cassazione. La difesa evidenziava innanzitutto che la dichiarazione Iva era stata regolarmente presentata, mentre l’omissione di quella dei redditi era dipesa dall’impossibilità in cui si era trovato l’imputato di pagare lo studio professionale incaricato degli adempimenti fiscali.
Quanto al reato di occultamento delle scritture contabili, secondo la difesa, la presentazione della dichiarazione Iva escludeva la volontà di evadere le imposte, con la conseguenza che mancava l’elemento soggettivo richiesto per il citato delitto.
La Suprema corte ha preliminarmente escluso che la morosità nei confronti del professionista potesse costituire un’esimente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente, infatti, consapevole di non potersi avvalere dell’assistenza del commercialista incaricato, avrebbe dovuto attivarsi entro i termini previsti per adempiere all’obbligo dichiarativo.
Con riguardo invece al reato di occultamento delle scritture contabili, l’articolo 10 del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
A tal proposito, i giudici di legittimità, accogliendo la tesi difensiva, hanno rilevato che effettivamente l’invio del modello Iva annuale poteva escludere la volontà di evasione mancando così il dolo specifico richiesto dalla norma.
Sul punto la Corte di appello aveva trascurato qualunque considerazione, con la conseguenza che la sentenza doveva essere rinviata per un nuovo esame che considerasse gli effetti della presentazione della dichiarazione Iva rispetto alla sussistenza della volontà di evadere le imposte.
La decisione è interessante poiché ha rimarcato la necessità della sussistenza dell’intento di evadere le imposte ai fini del reato di occultamento delle scritture contabili. Ne consegue così che assume rilevanza più l’aspetto sostanziale della violazione commessa rispetto a quello meramente formale, legato alla mancata conservazione delle citate scritture. Alla luce di tali principi, quindi, si potrebbe verosimilmente escludere il delitto in questione in tutte le ipotesi in cui gli adempimenti dichiarativi risultino eseguiti.
Cassazione, sentenza 39243/2018