Niente pignoramenti di stipendi e pensioni
Il blocco della notifica dei ruoli si estende anche alle ingiunzioni fiscali da parte degli enti territoriali
L’altra faccia della sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione è il blocco di tutte le attività di recupero coattivo fino ad agosto. Ciò è determinato dal richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, recato nell’articolo 68 Dl 18/2020. In forza del l’articolo 12, infatti, per tutta la durata del periodo di sospensione è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento. Da tale disposizione, si è pertanto correttamente desunto anche il blocco delle misure cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca) e dei nuovi pignoramenti (circolare 5/E del 2020). I fermi e le ipoteche già adottati alla data dell’8 marzo 2020, di regola, restano efficaci. Lo stesso vale con riferimento ai pignoramenti già promossi a tale data. Fanno eccezione i pignoramenti di quote stipendiali o di pensione iniziati al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Dl 34/2020): questi infatti rientrano nella normativa di sospensione delle attività, in base all’articolo 152, Dl 34/2020. Fino alla fine di agosto, dunque, il datore di lavoro non potrà operare la trattenuta mensile da pignoramento e lo stipendio dovrà essere messo a disposizione del dipendente, nella sua interezza.
La ripresa delle attività di recupero coattivo avverrà con scadenze diverse a seconda che il debitore abbia o meno debiti scaduti alla data dell’8 marzo 2020. Nella prima eventualità (presenza di debiti scaduti), le operazioni potranno riprendere già nel mese di settembre, salva la possibilità del debitore di prevenire le iniziative dell’Agenzia con la tempestiva presentazione di un’istanza di dilazione. Nel secondo caso (assenza di debiti scaduti), poiché il soggetto passivo ha tempo fino alla fine di settembre per effettuare il pagamento degli importi sospesi, le azioni di recupero non potranno iniziare prima di ottobre (così, la circolare 25/E del 2020).
La notifica delle cartelle invece riprenderà a partire da settembre. Il comma 2 dell’articolo 68 del Dl 18/2020, estende le disposizioni alle ingiunzioni fiscali notificate dagli enti territoriali. Questo significa che, sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 agosto prossimo, comuni, province e Regioni non possono notificare ingiunzioni né promuovere azioni per il recupero forzoso del proprio credito. Al contrario, è sempre ammissibile la notifica di accertamenti esecutivi, anche se, una volta notificati, non è possibile procedere con le azioni esecutive sino alla fine di agosto (risoluzione 6/2020 del dipartimento delle Finanze).
In merito alla ripresa delle operazioni di recupero dell’agenzia Entrate riscossione, un argomento sensibile che richiederà, con ogni probabilità, un organico riordino legislativo è legato agli effetti della sospensione sui termini di decadenza e prescrizione posti a carico dell’agente della riscossione. Nelle entrate tributarie, di regola, la decadenza regola la notifica degli atti esecutivi (cartelle e accertamenti), mentre la prescrizione riguarda le operazioni di riscossione che iniziano dopo la notifica del titolo. Al riguardo, l’articolo 68, comma 4- bis, Dl 18/2020, ha disposto un differimento di 24 mesi di tali termini relativamente:
a) a tutti gli affidamenti effettuati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
b) agli affidamenti relativi alle procedure di cui all’articolo 157, comma 3, Dl 34/2020 (liquidazioni delle dichiarazioni presentate nel 2018 e controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018), a prescindere dalla data dell’affidamento.
Restano fuori i termini originariamente in scadenza al 31 dicembre 2020. Per questi, opera il differimento al 31 dicembre 2022 disposto dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Si tratta tuttavia di una proroga insufficiente, rispetto alle effettive esigenze operative dell’Ader che, per di più, non contempla tutta la casistica possibile.
Si pensi, ad esempio, agli affidamenti effettuati prima dell’8 marzo 2020 aventi ad oggetto tributi comunali. In assenza di una previsione specifica, a legislazione vigente, l’unica soluzione è quella di applicare la proroga disposta, in via generale, dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015.