Niente sospensione per i contributi già tolti dalla busta paga
Vanno versati gli importi a carico del dipendente trattenuti dall’azienda
I contributi previdenziali già trattenuti in busta paga dal datore di lavoro o dal committente prima che venisse attivata la sospensione dell’adempimento, devono essere obbligatoriamente versati per non incorrere nel reato di appropriazione indebita.
Questa indicazione si trova anche nella circolare Inps 37/2020, in cui sono state illustrate le modalità di gestione della sospensione dei contributi previdenziali disposta dagli articoli 5 e 8 del decreto legge 9/2020 in favore delle aziende con sede nei comuni dell’ex zona rossa (allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020), nonché per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator ovunque residenti nel territorio dello Stato.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale l’azienda non può non versare contributi che siano stati effettivamente trattenuti dal netto spettante al lavoratore, anche se quei contributi sono poi risultanti ricadere in un periodo oggetto di sospensione.
Questo principio è destinato ad assumere rilievo in particolare per i contributi previdenziali di febbraio 2020 sospesi in base all’articolo 5 del Dl 9/2020 con riferimento ai lavoratori operanti nelle sedi ubicate nell’ex zona rossa, in quanto la sospensione interessa i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile di quest’anno.
La sospensione è infatti stata disposta con decreto legge del 2 marzo, quando la maggior parte dei datori di lavoro e committenti avevano di fatto già completato il processo payroll di febbraio 2020 e pagato le relative retribuzioni/compensi, dopo aver trattenuto in busta paga l’onere previdenziale a carico del lavoratore.
Pertanto queste aziende, impossibilitate in ragione dei tempi a sospendere la trattenuta nella busta paga di febbraio, devono obbligatoriamente provvedere al relativo versamento, mentre possono beneficiare della sospensione per la contribuzione a loro carico.
Per le ritenute previdenziali dovute a decorrere dalla mensilità di marzo e fino al periodo oggetto di sospensione, le imprese avranno invece i tempi e quindi la possibilità di sospendere le trattenute in busta paga, con conseguente sospensione del versamento complessivo dei contributi, e quindi sia della quota a carico del dipendente che di quella a carico dell’azienda.
La sospensione sarà quindi applicabile da marzo anche per la quota a carico del lavoratore, per tutte le diverse ipotesi di sospensione contributiva previste dagli articoli 5 e 8 del Dl 9/2020 (aziende della ex zona rossa dal 23 febbraio al 30 aprile, aziende turistiche-ricettive-agenzie di viaggio dal 2 marzo al 30 aprile) nonché dall’articolo 61 del Dl 18/2020 (aziende dei settori più danneggiati dal 2 marzo al 30 aprile, esteso al 31 maggio per le federazioni nazionali sportive/associazioni e società sportive) e dall’articolo 62 dello stesso Dl (imprese ed esercenti arti e professione con ricavi/compensi anno 2019 non superiori a 2 milioni di euro per il periodo 8 marzo-31 marzo).
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