No all’iscrizione di atti «prenotativi»
Il Registro delle imprese, a differenza di quanto accade nel sistema di pubblicità immobiliare, non è preordinato a ospitare atti di natura “prenotativa”, come la domanda giudiziale o il contratto preliminare. Cioè non è idoneo a pubblicare atti finalizzati ad anticipare la pubblicità di effetti giuridici che potrebbero derivare da atti di data posteriore (ad esempio: la sentenza rispetto alla domanda giudiziale; il contratto definitivo rispetto al preliminare).
Pertanto, il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Avellino (decreto 64/2018 dell’8 gennaio, giudice Pellecchia) decide che non è iscrivibile nel Registro una domanda giudiziale finalizzata a dichiarare l’invalidità di un contratto di cessione di quote di una Srl stipulato violando il diritto di prelazione contenuto nello statuto societario.
Il Tribunale ha argomentato che il «vigente sistema di pubblicità d’impresa» è retto dal «principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione»: si tratta del principio in base al quale non sono capaci di iscrizione nel Registro imprese gli atti per i quali la formalità pubblicitaria non sia espressamente prevista dalla legge; e ciò, al fine di preservare l’affidamento dei terzi, il quale potrebbe risultare compromesso qualora fosse possibile iscrivere, «con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità».
Secondo il Tribunale di Avellino, il meccanismo dell’effetto prenotativo nemmeno può essere importato nel sistema di pubblicità dei pubblici registri immobiliari, la cui disciplina non è «applicabile né estensivamente né analogicamente» (conforme il Tribunale di Varese in una decisione del 17 maggio 2010).
La particolarità della pubblicità prenotativa è che la legge consente la retroattività degli effetti di una futura formalità pubblicitaria al momento in cui è stata eseguita la “prenotazione”; e che restano pertanto inopponibili a chi ha eseguito la pubblicità prenotativa le formalità pubblicitarie eseguite in data posteriore alla prenotazione. Ma mentre nei Registri immobiliari la legge espressamente consente trascrivere, per esempio, un contratto preliminare (ai sensi dell’articolo 2645 bis del Codice civile), con il quale le parti contraenti si impegnano a concludere un futuro contratto definitivo, in esecuzione degli accordi assunti nel preliminare, ciò non è possibile per gli atti da iscrivere presso il Registro imprese. La stessa conclusione può essere ripetuta per le domande giudiziali preordinate a ottenere decisioni giurisdizionali che hanno impatto sulla pubblicità eseguita nel Registro imprese.
La ragione risiede nel fatto che il sistema di pubblicità d’impresa intende creare certezza e sicurezza nei traffici giuridici, consentendo ai soggetti terzi di acquisire corrette e veritiere informazioni circa le imprese.
Pertanto, secondo il Tribunale di Avellino, «l’articolo 2193 c.c. assegna alla pubblicità del registro delle imprese una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all’impresa (la variazione della compagine sociale) e non già situazioni giuridiche relative a beni (il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale)».
Non è quindi possibile depositare nel Registro imprese ciò che la legge non prevede espressamente di pubblicare.