Imposte

No al bonus Sud all’imprenditore agricolo titolare di reddito agrario

Secondo il Mef l’agevolazione riguarda solo i titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti

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di Francesco Giuseppe Carucci

L’ufficio legislativo Finanze del Mef, in risposta all’interrogazione 5-05072 presentata dal deputato Giuseppe L’Abbate (M5S), ha confermato martedì 8 marzo, in commissione Finanze, la preclusione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir quali imprese individuali e società semplici agricole. La risposta, giungendo «sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria», non avrebbe potuto recare parere opposto. Difatti, la circolare delle Entrate 34/E del 3 agosto 2016 aveva precisato che l’agevolazione contempla i titolari di redditi d’impresa riconducibili all’articolo 55 del Tuir. Il documento, tuttavia, non aveva preso in esplicita considerazione la particolare tipologia di impresa.

L’esclusione dei contribuenti in argomento dall’agevolazione, in virtù del tenore della circolare 34/E/2016, era stata però sancita in modo esplicito dalla Dre Puglia in risposta all’interpello 917-753/2020 del dicembre 2020 (si veda l’articolo «Al titolare di reddito agrario non si applica il Bonus sud»).

La posizione delle Entrate, tuttavia, non aveva convinto l’interrogante in quanto l’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015 riserva il beneficio «alle imprese» che investono in strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, «operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell’accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile».

Richiamando proprio la circolare 34/E del 2016, l’Ufficio ministeriale ha ribadito che il beneficio compete esclusivamente ai «titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili». Pertanto il secondo periodo del comma 98, che estende l’incentivo ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, si deve intendere a beneficio di coloro che svolgono le predette attività producendo reddito d’impresa. Accedono dunque all’agevolazione gli allevatori e gli esercenti attività agricole connesse oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32 del Tuir, le società in nome collettivo e in accomandita semplice esercenti attività agricola i cui redditi dei terreni, quand’anche rispettosi dei limiti imposti dal citato articolo 32, vengono qualificati di impresa dall’articolo 55 del Tuir. Allo stesso modo, beneficiano dell’incentivo srl e cooperative agricole, anche nell’ipotesi di opzione per l’imposizione catastale, poiché i redditi prodotti sono qualificati d’impresa dal Dm 213/2007. Resta ancora irrisolta la questione dell’individuazione della specifica «normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale ed ittico» entro i cui limiti è consentito ai comparti in questione di godere del beneficio (si veda l’articolo «Per il settore agricolo lo scoglio aiuti di Stato»).

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