Non basta il termine «leasing finanziario» per determinare il trattamento Iva
Non basta il nomen iuris del contratto, qualificato come leasing finanziario, a definirne il trattamento sul piano Iva.
Con la pronuncia di ieri, relativa alla causa C-164/16, Merced Benz Financial Services, la Corte di Giustizia ha chiarito che per determinare la disciplina ai fini Iva del contratto in questione bisogna guardare alla sua sostanza.
Pertanto, un contratto di leasing sarà prestazione di servizi, e di conseguenza assoggettato a una tassazione mensile – in quanto la base imponibile Iva è l’importo del canone mensile – se esclude il trasferimento di proprietà. Un contratto, invece, che prevede dei canoni mensili la cui somma rappresenta il prezzo totale di vendita del bene – in modo che l’utilizzatore, alla fine, per acquistarne la proprietà, non deve far altro che aggiungere una modica somma – è fuori dubbio una cessione di beni, con Iva esigibile nella sua totalità al momento della consegna del bene. Più controversa è, invece, l’ipotesi nella quale il contratto preveda dei canoni mensili bassi con la conseguenza che l’utilizzatore, il quale voglia esercitare l’opzione, debba pagare un prezzo tutt’altro che irrilevante.
In questo caso – afferma la Corte – non è sufficiente qualificare il contratto come «leasing finanziario» a far rientrare la consegna materiale di un bene effettuata in base a quest’ultimo in una categoria di operazioni assoggettata a Iva. Oltre alla qualificazione giuridica, saranno necessari altri due elementi. Da un lato, il contratto deve contenere una clausola esplicita relativa al trasferimento della proprietà di tale bene dal locatore al locatario; dall’altro, tale trasferimento deve essere automatico, nel senso che il pagamento dell’ultimissimo importo versato dal locatario deve avere come effetto il trasferimento a quest’ultimo del bene oggetto del contratto.
Ciò significa, quindi, che l’operazione è qualificabile come cessione e l’Iva è dovuta al momento della consegna solo laddove si può dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto di locazione con opzione di acquisto, che l'esercizio dell’opzione non è reale, ma è «l’unica scelta economicamente razionale» che, al momento prestabilito, il locatario potrà fare. La verifica di tali circostanze è rimessa ai giudici nazionali.