Non serve un registro a parte per i Pdf
Qual è il significato normativo preciso della data riportata sulla fattura? È corretto per esempio nella fatturazione per i servizi dire che la data sulla fattura stabilisce quando l’operazione è effettuata e che quindi da quel momento questa fattura - che è immediata - deve rispettare i termini di invio allo Sdi? Esempio: se emetto una fattura per il servizio elaborazione paghe effettuato nel mese di settembre 2018, dato il documento il 30 settembre 2018 e lo invio entro il 10 ottobre allo Sdi non sarò sanzionato, mentre se lo invio il 12 ottobre sì. È giusto?
Il decreto Iva distingue il momento di effettuazione dell’operazione da quello di emissione della fattura. In particolare, la fattura deve contenere «la data in cui è effettuata (…) la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (articolo 21, comma 2, lettera g-bis). Inoltre, la fattura deve essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (articolo 21, comma 4) che, nel caso di prestazioni di servizi, corrisponde al giorno del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, della fatturazione (articolo 6). Pertanto, nell’esempio, la fattura elettronica può essere emessa anche dopo il 30 settembre 2018 (e in particolare entro dieci giorni dal pagamento da parte del cliente): tuttavia, la data di emissione deve coincidere con quella di trasmissione del documento informatico allo Sdi. ( Paolo Centore )
Alla luce dell’obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria e del contestuale esonero per i contribuenti minimi e forfettari che potranno continuare a emettere fatture in forma cartacea, si dovranno istituire diversi sezionali nei registri Iva (penso anche alle fatture estere) ove registrare tali fatture non ricevute tramite lo Sdi con una numerazione diversa ed, al contempo, sottrarle anche all’obbligo della conservazione sostitutiva?
Dal 2019, si continueranno a ricevere le fatture non elettroniche, su carta o in Pdf, ad esempio, dai minimi o dai forfettari, dai soggetti non residenti o non stabiliti ovvero dai soggetti solo identificati. Se si riceveranno fatture sia elettroniche che digitali, non è necessario istituire diversi sezionali dei registri Iva, per registrare le fatture analogiche con una diversa numerazione rispetto alle e-fatture o per evitarne la conservazione sostituiva. Anche se saranno registrate in un unico sezionale Iva, infatti, non è necessario effettuare la conservazione elettronica sostitutiva anche delle fatture analogiche. La modalità di conservazione, infatti, può essere sia elettronica (obbligatoria per le fatture elettroniche), sia analogica (per quelle cartacee). Relativamente alla numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche, come già chiarito dalla risoluzione 1/E/2013 è possibile proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura analogica numero 1, possono succedere le fatture elettroniche numero 2 e 3, l’analogica numero 4 e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto della conservazione sostitutiva solo per quelle elettroniche. (Luca De Stefani)
Gli altri quesiti sulla e-fattura sono consultabili sul sito del Sole24Ore all’indirizzo www.e-fattura24.com