Imposte

Non si applica la ritenuta sul Tfm erogato dalla società già estinta

Nell’interpello 204 tassazione separata con l’atto di data certa precedente al rapporto

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di Giorgio Gavelli

La “reviviscenza” quinquennale delle società estinte – prevista dal comma 4 dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014 – non si estende alla qualifica di sostituto d’imposta: ne consegue che se una società si trova, in tale frangente, a dover pagare dei compensi o delle indennità, non sarà possibile effettuare alcuna ritenuta. È il principio che si ricava dalla risposta a interpello 204/2022 delle Entrate, che ha il pregio di tornare su una disposizione tra le più controverse dell’intero sistema tributario. Il caso di specie riguarda una società che, dopo essersi cancellata dal Registro imprese, scopre l’esistenza di una polizza (stipulata prima della cessazione) con beneficiario un socio/procuratore della società, ai fini della corresponsione del trattamento di fine mandato (Tfm). Il dubbio riguarda l’assoggettamento a ritenuta dell’indennità. L’Agenzia, dopo aver ricordato che le somme oggetto di erogazione da parte della compagnia di assicurazione dovranno essere indicate in dichiarazione dal socio/procuratore al netto dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), Tuir – assoggettati dalla stessa compagnia all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del Dpr 600/73 - distingue due fattispecie.

Nella prima (diritto all’indennità risultante da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 17, comma 1 e dell’articolo 105, comma 4 Tuir), l’importo erogato beneficia della tassazione separata, per cui il procuratore lo indicherà a quadro RM del proprio modello Redditi, provvedendo al versamento in acconto del 20%. In caso contrario (tassazione ordinaria), l’importo costituisce reddito di lavori assimilato (o autonomo se il procuratore svolge attività professionale), concorrendo interamente al reddito complessivo. Tutto ciò in quanto la società non può applicare alcuna ritenuta sull’importo del Tfm. La cancellazione dal Registro imprese, infatti, da questo punto di vista è irreversibile, poichè l’articolo 28 del Dlgs 175/2014 (norma in vigore dal 13 dicembre 2014 e non retroattiva come da ripetute sentenze della Corte di Cassazione) prevede un effetto postergato di un quinquennio «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi». Si tratta, quindi, di una disposizione che riguarda esclusivamente le attività di recupero dell’Amministrazione finanziaria, senza estendersi ad altri creditori o ad altri adempimenti diversi da quelli espressamente indicati.

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