Professione

Non si reinvia la Pec se è già presente nell'indice inpec.gov

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di Luca De Stefani

I professionisti, i revisori contabili, gli intermediari finanziari e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono più inviare obbligatoriamente all'agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tramite il servizio Entratel o Fisconline, se la loro pec, non scaduta, è già presente nell'indice nazionale del sito internet www.inipec.gov.it.
La comunicazione è prevista per i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) e dal provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2014, ma ora la stessa agenzia delle Entrate ha stabilito, con la risoluzione 14 ottobre 2014, n. 88/E, che questa adempimento non è sempre obbligatorio, in quanto l'aggiornamento degli indirizzi Pec potrà essere effettuato direttamente dall'agenzia, “acquisendo direttamente l'indirizzo Pec dal pubblico elenco denominato INI-PEC”, consultabile liberamente da chiunque all'indirizzo internet www.inipec.gov.it.
L'invio che scade il 31 ottobre 2014, quindi, non dovrà essere effettuato solo da quei soggetti che risultano con una pec (non scaduta) presso questo indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica (articolo 6-bis, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Questo indice è alimentato automaticamente dalle pec inviate in precedenza dalle società e dalle imprese individuali al registro delle imprese, dai professionisti ai rispettivi ordini e dalle pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (articolo 5, comma 3, decreto legge n. 179/2012).
La risoluzione, però, non tratta il caso di quei consulenti aziendali o periti, non iscritti agli ordini (e solitamente iscritti alla gestione separata Inps). Questi devono obbligatoriamente comunicare entro fine mese alle Entrate la propria pec, se sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio, ad esempio, perché svolgono servizi “in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi” (articolo 12, comma 1, lettera b, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Il problema dovrebbe esserci anche per i revisori legali dei conti non iscritti in altri albi od ordini, i quali hanno dovuto comunque comunicare, in sede di iscrizione, la propria pec al relativo registro tenuto dal MEF (Faq su posta certificata del MEF), ma le Entrate non hanno chiarito se quest'ultimo ha travasato questi dati all'indice nazionale tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

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