Imposte

Non va tassato il rimborso spese se è analitico

L’ordinanza 8489/2020 Cassazione: il riconoscimento dei costi avviene con documentazione fornita dal dipendente

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di Alessandro Borgoglio

Il rimborso al dipendente delle spese di trasferta ha natura meramente restitutoria e quindi non concorre alla formazione del reddito imponibile, a condizione che tale rimborso spese sia analitico. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 8489/2020.

In base all’articolo 51, comma 5, del Tuir, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo; il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

La Cassazione, con la sentenza odierna, seppur incidentalmente, in quanto oggetto di giudizio era un accertamento sintetico, ha stabilito che per il rimborso delle spese di trasferta l’articolo 51 sopra riportato distingue, quindi, due diverse modalità:
a. il rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l’alloggio e il viaggio, adeguatamente documentate;
b. il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso “misto”, ossia in parte analitico e in parte forfettario.

Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell’ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato articolo 51 prevede un limite massimo oltre il quale l’importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di specie, la Ctr aveva accertato che l’indennità di trasferta, corrisposta al contribuente in busta paga unitamente allo stipendio e alle altre voci della retribuzione, era volta a ristorare le spese dallo stesso sostenute per l’effettuazione della trasferta ed aveva, di conseguenza, correttamente ritenuto che tali somme avessero natura meramente restitutoria e non retributiva, trattandosi di rimborso analitico.

In passato, sono state ricomprese tra le altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, riconducibili alle franchigie suddette (15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all’estero), a titolo di esempio, quelle relative alla lavanderia, il telefono, il parcheggio e le mance anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di 15,49 euro; l’eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente (circolare 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.4.1).

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