Nota di debito per rimediare all’errore del fornitore
Come riportato dal Sole 24 Ore del 4 settembre 2017, quando a commettere l’errore è il fornitore che fattura senza applicare l’Iva superando l’importo indicato nella lettera di intenti ricevuta, egli per rimediare deve emettere nota di debito,versare l’imposta, oltre interessi e la sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non versata (articolo 7, comma 3, del decreto legislativo numero 471 del 1997). Può avvalersi del ravvedimento operoso, versando sulla sanzione minima del 100% le percentuali stabilite dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997 in funzione del lasso di tempo in cui avviene la regolarizzazione. Tuttavia, poiché anche l’esportatore abituale è tenuto in base all’articolo 6,comma 8,del decreto legislativo citato alla correzione della irregolare fattura ricevuta e a versare, entro il trentesimo giorno successivo all’emissione del documento, l’imposta non applicata in modo da evitare l’autonoma sanzione, è opportuno che tenuto conto del tempo trascorso della violazione, le parti si confrontino per evitare duplicazioni di versamento di imposta. In particolare, se il cessionario /committente ha già regolarizzato la fattura, il fornitore che abbia nel contempo addebitato l’imposta,potrebbe emettere nota di variazione in diminuzione. In tal caso il cliente, in attesa della nota di accredito non potrebbe detrarre l’Iva addebitatagli, avendo già esercitato o potendo esercitare il diritto alla detrazione in relazione all’imposta regolarizzata. I dati delle note di addebito e di credito vanno comunicate ai fini dello spesometro e delle liquidazioni Iva trimestrali.
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