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Nota di debito per rimediare all’errore del fornitore

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

Con la nuova lettera di intento che prevede l’indicazione dell’importo massimo da fatturare senza Iva, nel caso di splafonamento, la responsabilità di versare sanzioni e interessi è a carico del soggetto che ha emesso la lettera d’intento o del fornitore del servizio? Il dubbio viene in considerazione del fatto che l’esportatore abituale comunica l’importo massimo da fatturare senza Iva. Alla luce di questa considerazione chiedo se risulta corretta la procedura seguente:
• il fornitore del servizio emette una nota di variazione in relazione alla fattura senza Iva ed emette una nuova fattura con Iva;
• l’Iva non viene versata a seguito di pregresso credito Iva;
• il fornitore del servizio calcola la sanzione per l’errata fatturazione nella misura dal 90 al 180% dell’Iva non indicata in fattura più gli interessi;
• non sono rettificate le liquidazioni trimestrali Iva né lo spesometro.

Come riportato dal Sole 24 Ore del 4 settembre 2017, quando a commettere l’errore è il fornitore che fattura senza applicare l’Iva superando l’importo indicato nella lettera di intenti ricevuta, egli per rimediare deve emettere nota di debito,versare l’imposta, oltre interessi e la sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non versata (articolo 7, comma 3, del decreto legislativo numero 471 del 1997). Può avvalersi del ravvedimento operoso, versando sulla sanzione minima del 100% le percentuali stabilite dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997 in funzione del lasso di tempo in cui avviene la regolarizzazione. Tuttavia, poiché anche l’esportatore abituale è tenuto in base all’articolo 6,comma 8,del decreto legislativo citato alla correzione della irregolare fattura ricevuta e a versare, entro il trentesimo giorno successivo all’emissione del documento, l’imposta non applicata in modo da evitare l’autonoma sanzione, è opportuno che tenuto conto del tempo trascorso della violazione, le parti si confrontino per evitare duplicazioni di versamento di imposta. In particolare, se il cessionario /committente ha già regolarizzato la fattura, il fornitore che abbia nel contempo addebitato l’imposta,potrebbe emettere nota di variazione in diminuzione. In tal caso il cliente, in attesa della nota di accredito non potrebbe detrarre l’Iva addebitatagli, avendo già esercitato o potendo esercitare il diritto alla detrazione in relazione all’imposta regolarizzata. I dati delle note di addebito e di credito vanno comunicate ai fini dello spesometro e delle liquidazioni Iva trimestrali.

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