Notifica regolare solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della Cad
La sentenza 2679/10/2021 della Ctp Messina: non è sufficiente la sola spedizione
In caso di notifica a mezzo posta di un atto impositivo qualora il destinatario dell’atto sia temporaneamente irreperibile, il notificante, al fine di provare la regolarità del procedimento notificatorio, deve produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della Cad (comunicazione di avvenuto deposito), non essendo sufficiente la sola spedizione. Così si è pronunciata la Ctp Messina, con la sentenza 2679/10/2021 (presidente Petrolo, relatore Valea).
La vicenda
L’agente della riscossione notifica ad un contribuente una comunicazione preventiva di ipoteca recante una pretesa di oltre 347mila euro fondata su cartelle e avvisi di accertamento. Il contribuente si oppone con ricorso nel dicembre 2019: contesta la legittimità dell’atto siccome fondato su atti mai ritualmente notificati.
Si costituisce il concessionario della riscossione e produce prova della notifica degli atti presupposti; in particolare, con riferimento ad un accertamento (posto a base della comunicazione preventiva d’ipoteca) di oltre 261mila euro, il concessionario sostiene che tale atto è stato correttamente depositato presso la casa comunale, non potendo essere stato all’epoca consegnato al contribuente siccome «temporaneamente irreperibile», con conseguente spedizione tramite posta della comunicazione di avvenuto deposito (Cad).
Replica con memoria depositata nel mese di giugno 2021 il contribuente: con riferimento all’accertamento sotteso, non c’è traccia dell’avviso di ricevimento della Cad.