Controlli e liti

Nulla la notifica Pec della cartella in formato pdf

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di Antonio Zappi

La notifica della cartella di pagamento, ex articolo 26 del Dpr 602/73, deve avvenire in maniera da consentire l’identificazione dell’autore nonché l’immodificabilità del documento e, quindi, non è valida se avviene a mezzo Pec con un file contenente l’atto con estensione “pdf”, anziché “p7m”. A queste conclusioni è giunta la Ctp di Napoli, con la sentenza 3790/4/2018 (presidente Lemetre, rel. Rustichelli).

La vicenda

Ad un contribuente era stata notificata una cartella di pagamento e, tra i vari motivi di ricorso, veniva anche eccepito che la cartella, notificata con posta certificata e contenente un file con estensione “pdf”, non garantisse l’integrità del documento informatico.
I giudici hanno condiviso la tesi difensiva proprio su tale punto. Anche secondo la Ctp, infatti, è solo il formato “p7m” a poter garantire i requisiti legali di un documento informatico, sia per quanto attiene la firma digitale che per l’identificabilità del suo autore e, conseguentemente, anche per la paternità dell’atto.

La motivazione

Secondo i giudici partenopei, peraltro, le ragioni del contribuente risultano fondate anche perché quel file “pdf” è da considerare solo una copia per immagine su supporto informatico del documento nativo e, quindi, non potrà mai aversi certezza della corrispondenza del suddetto al documento originale se il Fisco non produce almeno una certificazione di conformità. In altri termini, non è messa in discussione la possibilità di notificare cartelle a mezzo Pec all’indirizzo del destinatario risultante dall’Ini-Pec, ma, in tali casi, l’oggetto della notificazione diventa un “documento informatico”.
Citando, allora, altri giudicati di merito su analoga questione e ricostruendo l’articolato quadro normativo (Dlgs 82 del 2005, noto anche come Codice dell’Amministrazione Digitale, Cad) all’interno del quale può legittimamente perfezionarsi una notifica di siffatti documenti, i giudici napoletani affermano che, in quanto l’Agenzia delle entrate-Riscossione si è limitata ad inoltrare al contribuente una riproduzione in formato “pdf”, priva sia di sottoscrizione digitale che di attestazione di conformità all’originale, essa non ha assolto l’onere della prova né dell’autenticità, né della genuinità del documento notificato.
Per il Collegio campano, infatti, un atto informatico, per poter assolvere validamente gli effetti che si propone, deve essere sempre firmato digitalmente, ma se è inviato in copia per immagine, pur se digitalmente firmato, per assolvere il requisito legale dovrà essere anche validato con certificazione di conformità all’originale da un pubblico ufficiale.
In definitiva, la notifica a mezzo Pec in formato “pdf “ non è idonea a veicolare l’originale del documento da notificare, ma solo una sua copia elettronica senza valore, mentre una riproduzione analogica di documento informatico, ancorché sottoscritto con firma digitale (e che, quindi, all’estensione grafica originaria di un file accluda l’estensione “p7m”) potrà dispiegare gli stessi effetti dell’originale solo se sia attestata, da parte di un pubblico ufficiale la conformità allo stesso, perché solo così può essere garantita genuinità, paternità ed immodificabilità dell’atto ed il ravvisato difetto del contenuto notificato ha, quindi, reso nulla la cartella impugnata.

Ctp Napoli, sentenza 3790 del 12 aprile 2018

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