Il Dlgs di riforma introduce nello Statuto dei diritti del contribuente l’istituto dell’autotutela che finora era disciplinato da un datato decreto ministeriale. Il legislatore delegato ha distinto due ipotesi: un’autotutela obbligatoria e una facoltativa.
Autotutela obbligatoria
Si introduce l’obbligo di annullare gli atti impositivi (con l’eccezione di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione) senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, ove ricorrano i casi di illegittimità indicati nel nuovo articolo 10-quater dello Statuto (legge 27 luglio 2000, n. 212):
- errore di persona;
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