Controlli e liti

Nuova prescrizione applicabile alle dichiarazioni per il 2019

Il Massimario: nuove regole per i reati (anche fiscali) commessi dal 1° gennaio 2020

di Antonio Iorio

Le nuove regole sulla prescrizione previste dalla legge di riforma del processo penale trovano applicazione per i reati consumati dal 1° gennaio 2020 e non dal 19 ottobre scorso, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. È questa l’interpretazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione che, se confermata, comporterà che le nuove regole riguarderanno anche i reati tributari commessi con le dichiarazioni presentate nel 2020 (relative al periodo di imposta 2019).

La legge 3/2019 (cosiddetta riforma Bonafede) aveva introdotto tra le cause di sospensione del corso della prescrizione (articolo 159 del Codice penale) anche la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna. Per espressa previsione tale novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.

Tra le disposizioni contenute nella recente legge 134/2021 di delega per l’efficienza del processo penale, aventi effetto immediato, vi è anche l’abrogazione della predetta causa di sospensione (di cui alla legge 3/2019) e l’introduzione dell’istituto (articolo 161 bis del Codice penale) della cessazione del corso della prescrizione.

In base a questa nuova norma, la pronuncia della sentenza di primo grado – di condanna o di assoluzione – comporta non la sospensione (come previsto dalla riforma Bonafede), ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione.

Viene così introdotto un terzo istituto (oltre alla sospensione e alla interruzione) che influisce sul corso della prescrizione, bloccandolo definitivamente.

I termini prescrizionali devono ora essere calcolati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e quindi l’estinzione del reato per prescrizione non potrà più essere dichiarata nel giudizio di impugnazione.

Per tale fase infatti (successiva alla sentenza di primo grado) trovano applicazione altri termini (non prescrizionali), ma relativi alla (ragionevole) durata del processo che in caso di sforamento possono comportare l’improcedibilità dell’azione penale.

Mentre per le nuove disposizioni sulla durata del giudizio di impugnazione, la legge 134/2021 espressamente prevede la loro decorrenza (procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020), per le regole sulla cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non viene previsto nulla.

Secondo costante giurisprudenza anche della Corte costituzionale, la prescrizione del reato (comprendendo anche sospensione e interruzione), costituisce di fatto un istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona.

Così in ossequio al principio di legalità eventuali nuove norme:

1) se sfavorevoli al reo, sono irretroattive, e quindi si applicano ai reati commessi dall’entrata in vigore di tali disposizioni;

2) se più favorevoli, sono retroattive e quindi si applicano anche per il passato.

Applicando tali principi dovrebbe conseguirne che le nuove norme sulla cessazione della prescrizione dovrebbero trovare applicazione ai reati commessi dal 19 ottobre 2021 (entrata in vigore della legge 134/2021).

Secondo l’ufficio del massimario della Cassazione, invece, la norma si porrebbe in rapporto di continuità normativa con la precedente causa di sospensione abrogata perché entrambe le disposizioni, in sostanza, comportano un blocco tendenzialmente definitivo del decorso della prescrizione. Ne conseguirebbe l’applicazione ai reati commessi sin dal 1° gennaio 2020 della nuova previsione.

Fermo restando che l’ipotizzata continuità normativa desta qualche perplessità, perché i due istituti, quello abrogato sulla sospensione e quello neo introdotto (sulla cessazione, hanno chiaramente natura e implicazioni differenti, la soluzione interpretativa della questione comporta rilevanti effetti pratici per i reati tributari .

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