Contabilità

Nuova rivalutazione a costi light per aziende Irpef o individuali

Anche la chance di una rivalutazione solo civilistica è interessante per questo tipo di imprese

La nuova edizione della rivalutazione varata definitivamente con la conversione in legge del Dl 104/2020, grazie alla possibilità di rivalutare anche solo civilisticamente il valore dei beni e al basso costo che deve sostenere chi sceglie di attribuire all’operazione anche efficacia fiscale (sostitutiva al 3%), si pone come un’opzione di estremo interesse per un gran numero di imprese individuali e di società di persone. Vediamo perché.
I vantaggi

La rivalutazione recentemente varata, trova la sua ratio nella possibilità per le imprese di disporre di uno strumento tecnico e legale per poter rafforzare la composizione del patrimonio netto in considerazione dei probabili effetti negativi, sulle chiusure del 2020, delle perdite conseguenti alla crisi pandemica da Covid 19.Per le imprese Irpef, però, la stessa rivalutazione può consentire di porre rimedio ai casi in cui i soci (o l’imprenditore individuale) hanno nel corso degli anni operato prelevamenti “in conto utili” dall’impresa senza la successiva copertura dai risultati di esercizio. Tali prelievi sono il più delle volte rappresentati nell’attivo dello stato patrimoniale come crediti e vi stazionano per lungo tempo dato che difficilmente trovano una copertura per effetto della restituzione.

Se l’iscrizione del saldo attivo di rivalutazione è capiente per dare una copertura a queste poste, è possibile, nella sostanza, attribuire ai soci o all’imprenditore individuale la riserva da rivalutazione. Laddove si sia optato per la rivalutazione solo civilistica, questa operazione non determina effetti fiscali in capo ai soci o all’imprenditore indiviuale (si veda al riguardo l’articolo a fianco). Se, invece, si è scelto di attribuire alla rivalutazione anche efficacia fiscale, la neutralità della compensazione presuppone che il saldo attivo sia stato affrancato.

IL VADEMECUM IN 6 PUNTI

I profili d’interesse fiscale

La scelta di attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione versando l’imposta sostitutiva, può presentare profili di sicuro interesse. Ipotizzando di chiudere il cerchio fiscale della rivalutazione affrancando anche il saldo attivo, il costo complessivo per i soggetti in contabilità ordinaria ammonta al 13 per cento. Tale prelievo sostituisce Irpef, addizionali e Irap e quindi una fiscalità ordinaria che sugli stessi valori in taluni casi potrebbe anche superare il 50 per cento. Inoltre la riduzione del reddito d’impresa ottenuta grazie al riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni, consente di ridurre anche la base di commisurazione per i contributi previdenziali, la cui misura, per chi non supera il massimale, può essere significativa.

La contabilità semplificata

Ancora più conveniente può essere la rivalutazione per le imprese in contabilità semplificata. In virtù del richiamo contenuto all’articolo 15 della legge 342 del 2000, infatti, è certo che l’ambito applicativo della rivalutazione comprende anche queste imprese. Per costoro, non generandosi alcuna iscrizione di una riserva da rivalutazione, non si pone nemmeno il problema di corrispondere il 10% per l’affrancamento del saldo attivo, per cui con la sola corresponsione del 3% si ottiene la piena efficacia fiscale della rivalutazione.È bene ricordare che questi soggetti, non essendo tenuti alla redazione del bilancio, devono comunque predisporre un prospetto dal quale devono risultare i valori di carico dei beni rivalutati e l’ammontare della rivalutazione effettuata. Il prospetto può essere redatto in forma libera senza necessità di essere bollato o vidimato (risoluzione 14/E/2010) e va esibito nel caso di richiesta in sede di controllo.

I riallineamenti

Un cenno va fatto anche alla possibilità di riallineare con effetto fiscale il differenziale tra valore contabile dei beni e valore fiscale degli stessi, sempre pagando la sostitutiva. Sono piuttosto frequenti i casi in cui proprio le imprese Irpef hanno “azzardato”, pur in assenza di una specifica norma che lo consentisse, la rivalutazione volontaria civilistica. Questo perché, per questi soggetti, le regole per la redazione del bilancio sono spesso vissute come meno stringenti rispetto alle società di capitali anche per il fatto che non è previsto un obbligo pubblicitario al registro delle imprese. Anche in questi casi si apre la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei differenziale pagando il 3% di imposta sostitutiva.Controindicazioni? Attenzione per le società di persone agli effetti della rivalutazione sui test previsti per l’eventuale qualifica di società non operativa nell’ambito delle cosiddette società di comodo.

Il vademecum in 6 punti chiave
I soggetti

Imprese individuali e società
La rivalutazione dei beni d'impresa può essere effettuata oltre che dalle società di capitali (esclusi coloro che applicano gli IAS), anche dai soggetti Irpef e quindi dalle imprese individuali e dalle società di persone sia in contabilità ordinaria sia semplificata.
La scelta
Civilistica o anche fiscale
La rivalutazione può essere solo civilistica o anche fiscale. Eccezionalmente è possibile rivalutare anche i singoli beni non essendo necessario rivalutare tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea come invece è stato per le precedenti leggi.
L’oggetto
Tutte le immobilizzazioni
Si possono rivalutare tutti i beni d'impresa (materiali e immateriali) iscritti tra le immobilizzazioni, comprese le immobilizzazioni finanziarie. Non possono invece essere rivalutati i costi pluriennali (come ad esempio l'avviamento) e i beni merce.
Il periodo
Conta il bilancio 2020
La rivalutazione si effettua nel bilancio 2020. I beni da rivalutare devono risultare iscritti sia nel bilancio 2019 che nel bilancio 2020. Un bene riscattato dal leasing, ad esempio, per poter essere rivalutato deve essere stato riscattato entro il 31 dicembre 2019.
Il costo
Sostitutiva al 3 per cento
La scelta di attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione dei beni d'impresa comporta la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 3 per cento. È possibile nell'ambito dei singoli beni, optare separatamente per la rivalutazione solo civilistica o anche fiscale.
La decorrenza
2021 oppure 2024
Per la deduzione fiscale degli ammortamenti, i maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti con decorrenza già dal 2021. Per la determinazione di plusvalenze e minusvalenze rivenienti dalla dismissione dei beni rivalutati, la rivalutazione è efficace dal 2024.

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