Adempimenti

Nuova, sostitutiva o multipla: nella dichiarazione Imu va indicata la tipologia

Le opzioni sono tutte presenti in caso di invio telematico, mentre con la presentazione cartacea il modello contiene solo la versione sostitutiva

immagine non disponibile

di Giuseppe Debenedetto

Tra le novità del nuovo modello di dichiarazione Imu, approvato con decreto del 29 luglio 2022, va segnalata l’introduzione di diverse tipologie di dichiarazione. Viene invece ribadita la regola che l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

In concreto i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono distinti in due categorie:

1. immobili che godono di riduzioni dell’imposta;

2. il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Le tre tipologie

Costituisce invece una novità assoluta la previsione di tre diverse tipologie di dichiarazione:
• nuova;
• sostitutiva;
• multipla.

Queste tipologie sono tutte presenti in caso di trasmissione telematica, mentre se si opta per la presentazione cartacea il modello contiene solo la tipologia di dichiarazione sostitutiva.

In caso di trasmissione telematica occorre barrare il campo «nuova» se si tratta di prima compilazione della dichiarazione, mentre se si deve procedere a una integrazione o rettifica di dati precedentemente dichiarati occorre scegliere la tipologia «sostitutiva», campo presente anche nel caso di compilazione cartacea della dichiarazione.

Le istruzioni allegate al Dm 29 luglio 2022 precisano che la dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso. Precisazione che lascia intendere la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa entro i più ampi termini accertativi, sciogliendo così un nodo interpretativo, che vede per alcuni l’impossibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione Imu nei termini quinquennali di accertamento.

Solo in caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione «multipla» nel caso in cui si tratta di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione. Opzione che deve essere effettuata nel caso in cui non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello ed è quindi necessario procedere alla presentazione di più dichiarazioni.

La trasmissione

In ordine alle modalità di presentazione, la dichiarazione può essere trasmessa telematicamente utilizzando l’accesso autenticato nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, tramite il canale Fisconline o Entratel. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un identificativo «protocollo telematico» che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. In seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

In alternativa è possibile optare per la modalità tradizionale di compilazione cartacea della dichiarazione, da consegnare direttamente al Comune (che ne rilascia ricevuta) o da spedire in busta chiusa a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. È anche possibile trasmettere la dichiarazione a mezzo posta certificata (Pec) oppure con altre modalità stabilite dal Comune nell’esercizio della propria potestà regolamentare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©