Nuovo inoltro entro il 7 giugno in caso di scarto il 31 maggio
Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, così come per le altre comunicazioni inviate “online” al Fisco, può capitare che, dopo l’invio, l’agenzia delle Entrate scarti il file per anomalie contenute nello stesso. In questo caso, si deve ripetere l’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto.
L’invio si considera tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema. Per verificare la tempestività dei dati della comunicazione della liquidazione periodica, si considerano tempestive le comunicazioni presentate in via telematica entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto dell’agenzia delle Entrate (circolare 195 del 24 settembre 1999). In questo caso, l’invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’agenzia delle Entrate (risoluzione 5/E del 10 gennaio 2003).
Perciò, in caso di scarto del file inviato, la regola è che è possibile rimediare, senza sanzioni, entro i cinque giorni “lavorativi” successivi, escludendo perciò il sabato, la domenica e le festività. Può essere il caso di un file inviato il 31 maggio 2018, che è stato “scartato” lo stesso giorno. Per il calcolo dei 5 giorni lavorativi successivi, si devono escludere il 2 giugno, sabato, e il 3 giugno, domenica. I cinque giorni successivi al 31 maggio scadono perciò il 7 giugno 2018. Per evitare contestazioni, è opportuno conservare sia la comunicazione originale di “scarto”, sia la comunicazione “rettificativa” con le relative ricevute emesse dall’agenzia delle Entrate che comprovano l’avvenuta presentazione nei termini.