Adempimenti

Obbligo di dichiarazione senza certificazioni del conguaglio di fine anno

di Emilio de Santis

Nei rapporti di lavoro dipendente intercorsi tra un lavoratore e una pluralità di datori di lavoro nello stesso periodo di imposta, il dipendente è tenuto alla presentazione del modello Unico/730 qualora – a parte il caso della titolarità di altri redditi non esclusi – non abbia prodotto la certificazione delle operazioni di conguaglio di fine anno («Cu») rilasciata dall’ultimo sostituto ai sensi dell’ articolo 23, comma 4, del Dpr 600/1973 .

Lo afferma la sentenza 25581/2017 della Cassazione , nel respingere il ricorso del contribuente contro la sentenza d’appello, la quale aveva ribaltato la decisione dei giudici di primo grado, che avevano invece accolto l’impugnazione degli avvisi di accertamento con i quali l’agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2000 e 2001.

La Ctr aveva infatti rilevato che l’esonero riguardasse per il caso esaminato solo il reddito da lavoro dipendente erogato da un unico datore di lavoro oppure quando l’ultimo di essi avesse effettuato il conguaglio con gli altri redditi percepiti dai restanti datori.
Il ricorrente aveva sostenuto in principal modo sia che l’esonero dall’obbligo della dichiarazione riguardasse tutti coloro che avessero percepito soltanto redditi da lavoro dipendente «senza alcuna distinzione fra attività prestata presso uno o più datori di lavoro», sia che le operazioni di conguaglio – in questo ultimo caso – non rilevassero ai fini «della sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo».

La Suprema corte, invece, non ritiene condivisibile la tesi del contribuente, soffermandosi a considerare che l’esonero (ex articolo 1, lettere b), b-bis) e c) del Dpr 600/1973 ) attiene ai soli percettori di redditi soggetti alla fonte a titolo di imposta e che «in questi casi, invero, l’accantonamento effettuato dal sostituto d’imposta è calcolato in misura tale che la somma trattenuta permette al sostituito di adempiere integralmente e in via definitiva ai propri obblighi tributari per quella parte di reddito che viene assoggettata a tassazione», come avviene ad esempio per gli interessi sui conti correnti postali o bancari.

Nel caso, invece, di ritenute alla fonte «a titolo di acconto» operate dai datori di lavoro sugli stipendi erogati al lavoratore dipendente, quest’ultimo «in sede di dichiarazione annuale deve provvedere a liquidare definitivamente l’imposta dovuta all’erario e ad effettuare il relativo conguaglio».

Di ciò tenuto conto è solo con la concreta effettuazione del conguaglio all’articolo 23, comma 4, del Dpr 600/1973 che si può quantificare l’imposta effettivamente dovuta sulle somme percepite dal lavoratore nel periodo di imposta, non essendo a ciò sufficiente la semplice richiesta del contribuente, perché si deve verificare che «la somma trattenuta consenta al sostituito di adempiere in modo integrale ed in via definitiva ai propri obblighi tributari per quella parte di reddito assoggettata a tassazione, con conseguente attivazione del meccanismo esonerativo dall’obbligo dichiarativo».

Cassazione, sentenza 25581/2017

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