Oic senza svalutazione dei titoli anche per l’esercizio 2019
Possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante estesa all’esercizio 2019. Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto del Mef ( clicca qui per consultarlo ) che consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: si tratta delle imprese cosiddette Oic adopter.
La norma originaria, contenuta nell’articolo 20-quater del decreto legge 119/18 (legge 136/18), riguardava i bilanci 2018, ma prevedeva la possibilità, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, di estensione agli esercizi successivi con decreto del Mef.
Con riferimento all’esercizio 2018, l’Organismo italiano di contabilità ha emanato il documento interpretativo 4/19 al quale si potrà fare riferimento anche per i bilanci 2019. La norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile, per le perdite di carattere non durevole, con riferimento ai titoli già iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2018 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2019. Per i primi si può mantenere il valore d’iscrizione del bilancio 2018, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La norma intende eliminare (sterilizzare) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi, anche se iscritti nell’attivo circolante, perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value.
La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice Isin, anche di uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.
Nelle perdite di carattere durevole, che impongono la svalutazione, rientrano anche quelle che si manifesteranno dopo la chiusura dell’esercizio, per le quali si fa riferimento a quanto prevedono i principi contabili Oc 20 (Titoli), Oic 21 (Partecipazioni) e Oic 29 in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
La situazione più delicata può riguardare, in particolare, i titoli non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio (amministratori) a dover fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l’inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte (illiquidità, insolvenza), che è tutt’altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.
La decisione degli amministratori di non svalutare i titoli coinvolge collegio sindacale revisori che, nella migliore ipotesi, faranno un richiamo d’informativa.
Se un’impresa utilizza la facoltà dettata dalla norma in questione, deve illustrare la situazione nella nota integrativa, quantificando l’importo della mancata svalutazione.
Per le imprese di assicurazione, che redigono i bilanci di esercizio in base alle norme nazionali, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (Ivass) con proprio regolamento dovrà confermare la proroga della disposizione.