Oic, sterilizzazione dei titoli acquistati anche nel 2022
Posto in consultazione il documento interpretativo sulla svalutazione; nella nota integrativa le modalità con cui la società si è avvalsa della deroga
Pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità il documento interpretativo 11, «Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati», posto in consultazione fino al 2 novembre.
Il decreto legge 73/2022 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2022) consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: si tratta delle imprese Oic adopter, tra le quali rientrano anche le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne (mentre il bilancio consolidato è redatto con i principi Ias/Ifrs).
Pertanto, nei bilanci 2022 è possibile mantenere il valore d’iscrizione come risulta dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (2021) anziché esporre il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (articolo 2426, n. 9, del Codice civile).
La norma prevede l’emanazione delle modalità attuative da parte dell’Oic e, per le assicurazioni, da parte dell’Ivass che è già intervenuta con il regolamento n. 52 del 30 agosto in relazione ai bilanci di esercizio.
Il documento interpretativo Oic ribadisce che la disposizione non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value, ma si può applicare anche ai titoli acquistati nel 2022 per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione.
La facoltà di non svalutare i titoli può essere applicata anche solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, facendo riferimento al diverso codice ISIN, relativi ad uno stesso emittente, con illustrazione nella nota integrativa.
La perdita di valore non deve essere durevole, in base a quanto prescritto dai principi contabili 20 Titoli e 21 Partecipazioni.
Particolare importanza assume l’informativa contenuta nella nota integrativa che deve esporre le modalità con cui la società si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della stessa.
Inoltre, la nota integrativa deve evidenziare la differenza tra valore dei titoli iscritti in bilancio e valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui si ritiene la perdita temporanea.
Infine, le società che si avvalgono della facoltà in questione destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione (differenza tra valori in bilancio e valori di mercato) al netto del relativo onere fiscale: se gli utili dell’esercizio o le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
Anche se il documento non lo precisa, la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante parrebbe potersi estendere al bilancio consolidato in continuità con la disposizione che consentiva di sospendere gli ammortamenti (interpretativo 9).
Ne consegue che il bilancio consolidato, sul punto in questione, potrebbe recepire il comportamento seguito nei singoli bilanci di esercizio.
D’altra parte il paragrafo 16 del documento interpretativo prevede genericamente l’applicazione ai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 73/2022, per i bilanci ad anno solare il 2022.