Ok al cumulo degli aiuti R&S ma nel Sud scatta il limite
Il Mise avverte: va scomputata la parte del bonus che nel Mezzogiorno è già aiuto di Stato
Gli incentivi per la ricerca e sviluppo concessi sotto forma di aiuti di Stato sono cumulabili con quelli concessi nell’ambito del credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, ma le imprese del Sud devono prestare attenzione al fatto che una parte dell’aiuto concesso loro dal credito d’imposta è esso stesso “aiuto di Stato”. Infatti, per queste imprese solo la quota di aiuto corrispondente alla percentuale del 20% è considerata come aiuto generalista. La conferma sulla possibilità di cumulo viene esplicitata da un apposito parere reperibile sul sito del Mise, alla sezione dedicata al bando attualmente aperto a sostegno dei progetti per l’economia circolare, ed è stata confermata in un webinar organizzato da Mise, Invitalia ed Enea lo scorso 2 marzo.
Il cumulo degli aiuti
Il parere conferma che le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul Dm 11 giugno 2020 per i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare.
Nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, il cumulo con gli aiuti di cui al Dm 11 giugno 2020 è consentito unicamente nei limiti delle intensità massime previste del regolamento Gber 651/2014. Precisa che, nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato, come avviene per le misure fiscali di carattere generale, il divieto di cumulo non interviene e, in tal caso, il cumulo è comunque consentito nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Il Sud: un caso particolare
Le imprese del Mezzogiorno che realizzano attività di ricerca e sviluppo hanno visto salire la percentuale di agevolazione spettante con il credito di imposta R&S. Le imprese del Centro Nord ottengono, a prescindere dalla dimensione, un contributo del 20%. Quelle del Sud ricevono il 45% se piccole imprese, il 35% se medie imprese e il 25% se grandi imprese. Risulta evidente che non si tratta più di un aiuto generalista uguale per tutte le aree. Anzi, la differenziazione scatta anche a livello di dimensione.
Gli esperti si sono posti il problema, valutando se tale differenziazione avrebbe portato tutta la percentuale del 45%, in caso di piccola impresa, ad essere considerata come un aiuto di Stato. La relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio 2021 ha chiarito il dubbio e in sede di webinar l’impostazione è stata confermata. Per le imprese del Sud una quota pari al 20% è classificata come aiuto generalista, come per tutte le imprese del centro nord, mentre la quota eccedente, del 25% in caso di piccole imprese, è da considerare aiuto di Stato. Quindi, il cumulo con altri aiuti di Stato deve considerare questo aspetto. In termini pratici, una piccola impresa del Sud, se partecipa a un bando regionale che concede il 45% di agevolazione, posto che questo sia il massimo concedibile dagli aiuti di Stato, ad esempio in caso di sviluppo sperimentale, deve rinunciare, in caso di cumulo con il credito di imposta R&S, a una quota del 25%, ossia la differenza già ottenuta come credito d’imposta ma considerata come aiuto di Stato. Quindi, il vantaggio paventato per le imprese del Sud si verifica solo nel caso in cui l’impresa non cumuli credito di imposta con altri aiuti pubblici.
La conferma dai codici diversi
La risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 13 del 1° marzo 2021 specifica, con riferimento ai codici per l’utilizzo del credito d’imposta R&S, che la maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ha un codice specifico. Per avere l’incremento, le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia devono utilizzare il codice «6939» denominato «Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020». Per la quota standard devono utilizzare come tutte le imprese il codice «6938» denominato «Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019».
Per completezza, nella stessa situazione ibrida sul cumulo si trovano anche le imprese ubicate nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Anche per queste, l’agenzia delle Entrate ha previsto uno specifico codice «6940» denominato «Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020».
Studio Associato CMNP
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