Controlli e liti

Ok al ravvedimento fino alla notifica dell’atto impositivo

di Laura Ambrosi

Le violazioni commesse nel 2015 possono essere ravvedute anche nel 2021 a condizione che la regolarizzazione avvenga prima della notifica dell’atto impositivo.

A nulla rileva che l’atto sia stato già emesso entro il 31 dicembre dello scorso anno, in quanto è determinante esclusivamente la circostanza che la notifica non sia ancora avvenuta.

È questa una indicazione fornita ieri dall’agenzia delle Entrate nel corso di una videoconferenza in una risposta – che per la verità appariva abbastanza scontata – a uno specifico quesito.

In base a quanto previsto dall’articolo 157 del decreto legge n. 34 del 2020 per gli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020, la notifica può essere effettuata anche nel 2021 fermo restando che l’atto debba essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2020.

In considerazione di questa speciale previsione, conseguente all’emergenza sanitaria, all’amministrazione finanziaria è stato richiesto se fosse possibile effettuare l’eventuale ravvedimento operoso prima della notifica dell’atto, posto che prima di tale momento, il contribuente non sia a conoscenza della contestazione formulata.

E infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2014 (legge di S tabilità per il 2015), la previsione contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, in tema di ravvedimento operoso, la formale conoscenza delle attività amministrative di accertamento non inibisce più la regolarizzazione delle violazioni relative, fra gli altri, ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate.

Unico impedimento è rappresentato dalla «notifica degli atti di liquidazione e di accertamento», comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del Dpr n. 633 del 1972

Stante il tenore letterale della norma sul ravvedimento, che fa esplicito riferimento alla notifica dell’atto, e non alla sua emissione, l’agenzia delle Entrate ha condivisibilmente affermato che la regolarizzazione non sia preclusa se l’avviso di accertamento, seppur sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, non sia stato ancora notificato al contribuente.

Vi è peraltro da ritenere che nel quesito posto si sia fatto riferimento all’esecuzione di pregresse attività di controllo (segnatamente formalizzate con pvc) già note al contribuente da cui siano scaturite violazioni, altrimenti, mal si comprende come possa il contribuente medesimo procedere alla regolarizzazione di illeciti di cui, non essendo ancora notificato l’atto impositivo, non abbia alcuna conoscenza.

Del resto in totale assenza di tale controllo era preferibile non regolarizzare spontaneamente altre violazioni commesse nel 2015 stante ormai la decadenza della potestà di rettifica dell’amministrazione finanziaria.

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