Oltre i 12 mesi l’intimazione precede l’ipoteca
Quando tra la notifica della cartella esattoriale e l’iscrizione dell’ipoteca è decorso più di un anno, l’iscrizione ipotecaria deve esse
re preceduta dall’intimazione di pagamento. È questo un principio ormai noto, sancito dalla Cassazione con l’ordinanza 380/2017, a sua volta derivante dalla sentenza a Sezioni unite 19667/2014. Ed è proprio applicando questo principio anche a una “vecchia controversia”, sorta prima dell’entrata in vigore del Dl 70/2011 (in particolare, il comma 2-bis dell’articolo 77) che la Ctr Lombardia ha dato ragione a un contribuente, ribaltando la sentenza di primo grado, con la pronuncia 3042/2/2017 (presidente Vitiello, relatore Crespi).
La vicenda
Un contribuente, rivolgendosi a un istituto di credito per la cessione del mutuo, apprende dell’esistenza nei suoi confronti sin dal 17 ottobre 2006 di un debito tributario per cartelle mai notificategli nonché di un’iscrizione ipotecaria anch’essa ma
i notificata.
Di conseguenza, presenta ricorso in Ctp con diversi motivi:
• omessa notificazione delle cartelle quali atti presupposti all’iscrizione e in ogni caso omessa prova di tale notifiche;
• omessa notificazione dell’intimazione;
• omessa notifica dell’iscrizione ipotecaria;
• prescrizione dei debiti tributari.
Il concessionario resiste sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, le cartelle sarebbero state regolarmente notificate come da avvisi di ricevimento prodotti. In secondo luogo, non sarebbe necessaria la notifica dell’intimazione. Infine, i debiti non sarebbero prescritti, considerando il termine decennale anziché quello quinquennale invocato dal contribuente.
La Ctp rigetta il ricorso introduttivo perché il concessionario ha dato prova della notifica delle cartelle e l’iscrizione ipotecaria non deve essere notificata, non afferendo all’esecuzione in senso stretto. La pensa diversamente la Ctr che accoglie l’appello.
Le motivazioni
Richiamando la Cassazione, i giudici di secondo grado sottolineano che l’iscrizione ipotecaria può essere trascritta soltanto nel rispetto dei presupposti di legge e per procedere all’esecuzione forzata è necessario non solo che sussista un titolo esecutivo validamente notificato, ma che esso sia ancora efficace. Ciò perché l’ipoteca non può mai essere iscritta «insciente domino», ossia senza comunicazione al contribuente. Anzi, trattandosi di atto impugnabile davanti al giudice tributario, presuppone una specifica comunicazione, la cui opposizione può essere fatta entro 60 giorni dalla relativa notifica.
Nel caso sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario deve notificare l’intimazione di pagamento. Infatti l’iscrizione ipotecaria è un atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del contribuente, con la conseguenza che il concessionario ha l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale in base all’articolo 21-bis della legge 241/1990. In tal modo si promuove, da un lato, l’effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi, e, dall’altro, l’interesse pubblico a una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
Ctr Lombardia, sentenza 3042/2/2017