Controlli e liti

Omessi contributi, particolare tenuità del fatto per l’imprenditore

Secondo la sentenza 9909/2021 della Cassazione il reato è unitario: non punibilità anche in caso di più omissioni

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di Patrizia Maciocchi

Non è punibile per particolare tenuità del fatto l’imprenditore che non versa i contributi previdenziali sulle retribuzioni dei lavoratori: anche se l’omissione riguarda più anni. La Cassazione (sentenza 9909/2021 depositata il 12 marzo) accoglie il ricorso del titolare di una ditta contro la decisione della Corte d’Appello di negare l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale, che consente l’impunità per le offese particolarmente lievi. La norma taglia però fuori i reati abituali. Circostanza che - ad avviso dei giudici di seconda istanza - riguardava il caso esaminato, in cui le condotte dovevano essere considerate in modo frammentario e quindi il reato era reiterato.

Ma la Suprema corte non condivide la tesi della successione dei reati, ciascuno dei quali si consumerebbe ad ogni singola scadenza, non rispettata, prevista per i pagamenti mensili.

Per i giudici di legittimità si tratta di un reato unico, che si consuma quando, sommando l’importo dell’ultimo inadempimento ai precedenti, viene superata la soglia di punibilità. Mentre «le eventuali ulteriori e successive omissioni si atteggiano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata». La definitiva cessazione coincide «o con l’infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo a quello di immediato riferimento».

Partendo da questo criterio va dunque esclusa la natura plurima delle violazioni penalmente significative e considerato ingiustificato il no alla possibilità di farle rientrare nel raggio d’azione dell’articolo 131-bis.

Nello specifico non serve però annullare la sentenza con rinvio perché il reato è prescritto. E l’estinzione del reato per prescrizione prevale, in nome del favor rei, su una dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con la prima, infatti, il reato si estingue, mentre con la seconda resta intatto dal punto di vista storico e giuridico.

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