Omessi versamenti, decidono i giudici della sede di verifica
Per i reati di omesso versamento è competente il giudice del luogo dove è stata accertata la violazione e non quello della sede dell’impresa. A fornire questo principio, che contraddice precedenti orientamenti di legittimità, è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 17060 depositata ieri.
La vicenda riguardava un omesso versamento Iva, oltre la soglia penale, da parte di una società per il quale veniva condannato il legale rappresentante.
Fin dal primo grado, l’imputato eccepiva l’errata individuazione del giudice territorialmente competente poiché la sede della società era stata trasferita in altro comune prima della consumazione del reato. L’eccezione veniva disattesa dai giudici di merito e l’imputato ricorreva in Cassazione.
La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha fornito un importante principio sull’individuazione della competenza territoriale nei reati di omesso versamento.
Innanzitutto, il delitto di omesso versamento è istantaneo e pertanto la competenza dovrebbe essere determinata nel luogo in cui il reato è consumato. Trattandosi di condotta omissiva, tale luogo coincide con quello in cui si sarebbe dovuta compiere l’azione (versamento all’erario) che di regola coincide con la sede operativa del contribuente.
Tuttavia, da qualche anno le imposte devono essere pagate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello F24 attraverso gli intermediari abilitati o attivando un proprio canale. Le regole fiscali hanno di fatto, rileva la Corte, dematerializzato il pagamento e pertanto non è possibile individuare con certezza il luogo di consumazione dell’eventuale condotta omissiva.
L’articolo 18 del decreto legislativo 74/2000, in tema di reati tributari, individua nel giudice del luogo di accertamento del reato la competenza per territorio in tutti i casi di impossibilità di determinazione della medesima competenza secondo le regole generali previste dal codice penale all’articolo 8 (luogo di consumazione dell’illecito).
Nella specie, non potendosi individuare il luogo di consumazione dell’omesso versamento Iva, deve essere applicato, secondo la Corte, solo il criterio sussidiario con individuazione della competenza del giudice territoriale dove ha avuto luogo l’accertamento del delitto.
La decisione è importante poiché modifica un pregresso orientamento che di regola attribuiva la competenza al Tribunale dove è ubicata la sede del contribuente, nel presupposto che in quel luogo dovesse essere effettuato il versamento delle imposte. Effettivamente, come rilevato dai giudici di legittimità, con l’introduzione dei pagamenti telematici non esiste più alcuna regola, ma stante il contrastante orientamento giurisprudenziale in seno alla medesima sezione sarebbe a questo punto auspicabile un intervento delle sezioni unite.
Tra l’altro, in molti casi, gli omessi versamenti vengono accertati in modo automatizzato a livello centrale o delocalizzato (liquidazione delle dichiarazioni), con la conseguenza che potrebbe essere spesso invocata la competenza soltanto di quei Tribunale dove l’Agenzia delle Entrate svolge materialmente tale attività.
Corte di cassazione, III sezione penale, con la sentenza 17060 del 18 aprile 2019