Controlli e liti

Omessi versamenti, ok alla pena pecuniaria

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di Antonio Iorio

Il contribuente condannato per omesso versamento di ritenute di acconto, ha diritto alla conversione della reclusione in pena pecuniaria anche se versa in condizioni economiche disagiate e quindi potrebbe risultare insolvente al pagamento. A confermare questo interessante principio è la Corte di cassazione, sezione terza penale con la sentenza n. 36636 depositata ieri.

Ma veniamo ai fatti. La rappresentante legale di una Srl era stata condannata nei due gradi di giudizio per aver omesso versare ritenute di acconto certificate oltre la soglia di rilevanza penale.

L’imputata ricorreva per Cassazione, lamentando fra l’altro che era stata respinta la richiesta formulata in appello della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.

In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato che la contribuente non fosse in grado di ottemperare alle obbligazioni patrimoniali conseguenti all’accoglimento della conversione.

In base all’articolo 53 della legge 689/81 il giudice nel pronunciare sentenza di condanna quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva:

entro il limite di due anni può sostituirla con la semidetenzione,

entro il limite di un anno può sostituirla con la libertà controllata;

entro il limite di sei mesi, può sostituirla con la pena pecuniaria.

Infine il giudice non può sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

La possibilità di considerare la solvibilità dell’imputato ai fini della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento il mancato assolvimento della prescrizione riguardava solo la sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione o con la liberta controllata, e non anche con la pena pecuniaria, mentre in base ad altre pronunce anche per la conversione in pena pecuniaria era necessaria la possibilità di adempimento del condannato.

Sono così intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione (24476/2010) secondo cui la sostituzione in pena pecuniaria è consentita anche per condanne inflitte a persone in condizioni economiche disagiate in quanto la prognosi di adempimento va riferita solo alle pene sostitutive di quella detentiva (semidetenzione e libertà controllata) e non anche alla pena pecuniaria che non è soggetta a particolari prescrizioni.

Nella specie, quindi, la Corte di appello, negando la conversione della reclusione in pena pecuniaria non si è adeguata a tale principio. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’imputata da parte della Cassazione.

La sentenza n. 36636/2017 della Cassazione

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