Adempimenti

Oneri documentali e transfer pricing: due vie per la comunicazione tardiva

La bozza di circolare distingue tra l’invio entro i 90 giorni e la dichiarazione integrativa

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di Massimo Bellini e Giusy Bochicchio

La bozza di circolare sugli oneri documentali in materia di transfer pricing, in consultazione pubblica fino al 12 ottobre, chiarisce le modalità di comunicazione del possesso della documentazione oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche alla luce del requisito della marca temporale.

Al fine di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ex articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, Dlgs 471/97 il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione idonea, che dal 2020 è costituita da masterfile e documentazione nazionale per tutti i soggetti, e comunicarne il possesso nella dichiarazione dei redditi. Tale documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante della società, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione.

La circolare chiarisce le opzioni a disposizione del contribuente qualora la comunicazione venga effettuata oltre i termini della dichiarazione. Una prima possibilità è quella di inviare una dichiarazione in cui viene comunicato il possesso della documentazione, entro novanta giorni dalla scadenza. Tale opzione è valida sia nel caso in cui il contribuente presenti per la prima volta la dichiarazione nei novanta giorni sia nel caso in cui, entro il medesimo termine, presenti una dichiarazione correttiva di quella presentata nei termini. In tale ipotesi, la firma elettronica con marca temporale andrà apposta entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione. Rimane l’applicazione delle sanzioni nei vari casi e l’applicazione del ravvedimento di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Una seconda possibilità è quella di optare per l’istituto della remissione in bonis di cui dall’articolo 2, comma 1, del Dl 2 marzo 2012, n. 16. In tal caso, se non sono iniziate accessi, ispezioni o verifiche, la comunicazione può essere fatta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. Sul masterfile e sulla documentazione nazionale dovrà essere apposta la marca temporale entro la data di presentazione di tale prima dichiarazione utile. Si tratta di una importante apertura rispetto a precedenti posizioni dell’agenzia delle Entrate (circolare 28/e 2020 su oneri documentali patent box e circolare 38/e 2012) che sembravano richiedere la marca alla data della dichiarazione originaria.

Del resto, la bozza di circolare precisa che la stessa supera i precedenti documenti di prassi, anche se sarebbe utile un’ulteriore conferma specifica al riguardo. Resta fermo il pagamento della sanzione di 250 euro.

Il provvedimento del 23 novembre 2020 prevede solo l’ipotesi di dichiarazione integrative a sfavore per correggere errori od omissioni relative al trasfer princing, che abbiano comportato l’indicazione di un minore imponibile, di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore credito. In tal caso bisogna distinguere tra diversi casi.

Nello specifico, se il contribuente ha comunicato il possesso della documentazione entro i termini ordinari o nei novanta giorni successivi, oppure ha optato per la remissione in bonis, la documentazione può essere modificata o integrata con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa e la relativa comunicazione viene effettuata unitamente alla presentazione di tale dichiarazione. Se, invece, il contribuente non ha comunicato il possesso entro i termini ordinari o nei novanta giorni successivi e non ha optato per la remissione in bonis non può optare per il regime premiale nella dichiarazione integrativa.

Per le dichiarazioni integrative rimangono applicabili le sanzioni amministrative previste e trova applicazione il ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. La penalty protection non si applicherebbe sugli importi oggetto di ravvedimento mancando la valutazione dell’ufficio sulla idoneità della documentazione, mentre potrebbe rimanere sul resto (in caso di valida opzione). In caso di dichiarazioni integrative a favore non sembrerebbe possibile rettificare la documentazione. Dovrebbe comunque essere riconosciuta la penalty protection qualora il contribuente abbia optato nei termini, anche alla luce del principio della buona fede, in quanto i documenti evidenzieranno un imponibile maggiore.

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